Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39273 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 18/03/2024 del Tribunale di Ravenna; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME formulava al giudice dell’esecuzione istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chiedendo riconoscersi il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
sentenza della Corte di Appello di Bologna del 5 aprile 2019, irrevocabile 1’11 febbraio 2020, di condanna alla pena di anni 2 di reclusione per più reati di cui all’art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74;
sentenza della Corte di Appello di Bologna del 30 giugno 2020, irrevocabile il 31 maggio 2022, di condanna alla pena di anni 3 di reclusione per il reato di cui agli artt. 216 e 217 L. Fall.;
sentenza della Corte di Appello di Bologna del 24 settembre 2020, irrevocabile il 18 marzo 2022, di condanna alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74;
sentenza della Corte di Appello di Bologna del 15 febbraio 2022, irrevocabile il 7 luglio 2023, di condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74;
5) sentenza della Corte di Appello di Bologna dell’i marzo 2022, irrevocabile il 7 luglio 2023, di condanna alla pena di mesi 9 di reclusione per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 18 marzo 2024, accoglieva l’istanza con riferimento ai reati di cui alle sentenze nn. 1 e 3 (già unificati c pregresso provvedimento del giudice dell’esecuzione del 21 ottobre 2022), 4 e 5, e rideterminava la pena complessiva da eseguire in anni 3 e mesi 6 di reclusione.
Dichiarava, invece, inammissibile l’istanza in relazione al reato giudicato con la sentenza n. 2, «poiché reitera analoga domanda già vagliata e rigettata», avendo formato oggetto della precedente richiesta, sulla quale il giudice dell’esecuzione si era pronunciato con il richiamato provvedimento del 21 ottobre 2022.
Il difensore di fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO, ha tempestivamente impugnato l’indicata ordinanza del 18 marzo 2024, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e il connesso vizio di motivazione: deduce l’erroneità della declaratoria di inammissibilità, che il Tribunale di Ravenna non avrebbe potuto adottare, dal momento che la nuova istanza non era meramente reiterativa della precedente, ma sottoponeva al vaglio del giudice dell’esecuzione due ulteriori condanne medio tempore divenute irrevocabili: dunque, ad avviso del ricorrente, «la riproposizione della richiesta è da ritenersi assolutamente ammissibile, essendosi modificata la regiudicanda per la sopravvenienze di ulteriori due titoli suscettibili di valutazione».
Il AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, essendo «erronea l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale l’intervenuto esame di una precedente istanza di riconoscimento della continuazione preclude, per bis in idem, l’esame della nuova istanza che riguardi gli ulteriori due titoli divenuti esecutivi e che sottoponga al giudice dell’esecuzione la necessità di verificare se, tenuto conto dei nuovi fatti, possa ravvisarsi il ritenuto vincolo dell continuazione con maggiore ampiezza».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
E’ noto e consolidato il principio in base al quale «Il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione da parte del giudice dell’esecuzione ne preclude la riproposizione anche rispetto ad alcuni soltanto dei delitti per i quali è stato escluso il riconoscimento del vincolo» (così, da ultimo, Sez. 1, n. 10320 del 06/10/2022, Valerlo, Rv. 284242 – 01), poiché il giudicato esecutivo determina una preclusione processuale e, come chiarito dal massimo consesso nomofilattico, comporta «la inammissibilità dell’istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata e che si limiti a riproporre identiche questioni in assenza di nuovi elementi» (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 – 01).
Tuttavia la preclusione ostativa ad una nuova pronuncia opera «non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti ovvero preesistenti, ma non considerati ai fini della decisione anteriore» (Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, COGNOME, Rv. 256406 – 01; in termini, più di recente, Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, COGNOME, Rv. 269841 – 01).
Nel caso di specie, il condannato aveva evidenziato la sopravvenienza di due ulteriori sentenze irrevocabili, a suo avviso idonee ad incidere sulla consecutio dei reati oggetto dell’istanza e, dunque, a consentire una valutazione diversa da quella già compiuta dal giudice dell’esecuzione, mettendo in luce la «strettissima contiguità cronologica» che avvinceva i fatti per i quali era intervenuta condanna, nonché la circostanza che tutte le violazioni, riguardando «da un lato reati tributari commessi in ambito societario (emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e omesse dichiarazioni) e dall’altro reati societari (bancarotta), avevano offeso beni giuridici omogenei, venendo in rilievo delitti che tutelano «la preservazione del patrimonio dello Stato, sovente creditore principale delle società dichiarate fallite o che comunque versano in uno stato d’insolvenza», evidenziando, infine, gli elementi dai quali a suo avviso era possibile evincersi un «inscindibile collegamento tra i reati fiscali e il reato bancarotta», tra i quali, ad esempio, la circostanza che la condotta di bancarotta fraudolenta documentale «si nutre necessariamente della realizzazione delle condotte fiscali di distruzione e occultamento finalizzate all’evasione dell’imposta sui redditi e dell’IVA».
E’, pertanto, erronea l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale l’intervenuto esame di una precedente istanza di riconoscimento della continuazione relativa ad alcune sentenze preclude l’esame della nuova istanza che, riguardando ulteriori titoli divenuti esecutivi, sottoponga al giudice dell’esecuzione la necessità di verificare se, tenuto conto dei fatti successivi, possa ravvisarsi il ritenuto vincolo della continuazione con maggiore ampiezza.
Tale conclusione contrasta, invero, con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «In tema di applicazione della continuazione in fase esecutiva, è ammissibile, in quanto non meramente ripropositiva, la domanda relativa a fatti, successivamente ricompresi insieme ad altri in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., che abbiano formato oggetto di una precedente istanza di applicazione della continuazione, costituendo la sopravvenienza di un provvedimento di cumulo, ancorché comprensiva di reati per i quali l’esistenza del vincolo sia già stata valutata, un elemento nuovo che impone una rivalutazione del nesso ideativo e volitivo tra tutti i fatti in esso confluiti» ( 1, n. 44564 del 18/10/2019, COGNOME, Rv. 277149 – 01; Sez. 1, n. 7333 del 09/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254805 – 01).
Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato con rinvio, affinché il Tribunale di Ravenna, in diversa persona fisica (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), libero nel merito, proceda ad un nuovo giudizio relativamente alla possibilità di estendere la già riconosciuta continuazione ai fatti oggetto della sentenza della Corte di Appello di Bologna del 30 giugno 2020, irrevocabile dal 31 maggio 2022.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riconoscimento della continuazione relativa alla sentenza della Corte di Appello di Bologna del 30 giugno 2020, irrevocabile il 31 maggio 2022, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ravenna.
Così deciso in Roma, il 26/09/2024.