Continuazione tra reati: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’istituto della continuazione tra reati, previsto dall’art. 81 del codice penale, è uno strumento fondamentale per mitigare il trattamento sanzionatorio di chi commette più violazioni della legge penale in esecuzione di un unico disegno criminoso. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio non è automatico e le decisioni dei giudici di merito possono essere contestate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sui limiti del ricorso avverso un provvedimento che nega tale applicazione.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato con quattro diverse sentenze, divenute irrevocabili in un arco temporale di circa tre anni. L’interessato presentava un’istanza al Tribunale competente, in fase di esecuzione della pena, per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati contestati nelle varie sentenze. L’obiettivo era unificare le pene in un’unica sanzione più favorevole, sostenendo che tutti i reati fossero frutto di un medesimo disegno criminoso.
Il Tribunale, tuttavia, rigettava la richiesta. Avverso questa decisione, il condannato proponeva ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e vizi nella motivazione del provvedimento impugnato.
La Decisione della Corte sulla Continuazione tra Reati
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione dei giudici supremi non è entrata nel merito della sussistenza o meno del disegno criminoso, ma si è fermata a un livello precedente, di natura prettamente processuale.
La Corte ha rilevato che le censure mosse dal ricorrente erano meramente “reiterative” di argomenti già presentati e vagliati in sede di merito. Inoltre, le critiche si concentravano esclusivamente su “punti di fatto”, tentando di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle circostanze materiali e temporali dei reati, un compito che non rientra nelle sue competenze. La Corte di Cassazione, infatti, è giudice di legittimità, non di merito: il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non riesaminare i fatti.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono chiare e lineari. Il Tribunale di merito aveva già fornito una risposta adeguata e ben argomentata, fondando il proprio diniego sull’esame delle “modalità dei fatti” e sul “dato temporale” del loro ripetersi. Secondo il giudice di merito, questi elementi non erano compatibili con l’esistenza di un unico e preordinato disegno criminoso.
La Corte di Cassazione ha constatato che il ricorso non riusciva a smentire o a scalfire la logicità di tale ragionamento. Anzi, si limitava a riproporre la stessa tesi difensiva, senza evidenziare un vero vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione del provvedimento impugnato. Di fronte a un ricorso così strutturato, che di fatto chiedeva una terza valutazione del merito della vicenda, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio. Non si può ricorrere alla Suprema Corte semplicemente perché non si è d’accordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. È necessario, invece, individuare specifici errori di diritto o palesi vizi logici nella motivazione della decisione impugnata.
La conseguenza pratica di un ricorso inammissibile non è neutra. Oltre a vedersi confermata la decisione sfavorevole, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Ciò a causa dei “profili di colpa” ravvisati nella proposizione di un gravame privo dei requisiti minimi per essere esaminato. La decisione funge quindi da monito: i ricorsi in Cassazione devono essere fondati su solide argomentazioni giuridiche, pena l’inammissibilità e l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso per il riconoscimento della continuazione tra reati è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le medesime censure di fatto già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza sollevare valide questioni di legittimità o vizi di motivazione che rientrano nella competenza della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione del ricorso.
Su quali elementi si era basato il giudice di merito per negare la continuazione tra reati?
Il giudice di merito aveva negato la continuazione basando la sua decisione sull’analisi delle modalità concrete dei fatti e sulla loro successione temporale, elementi che, nel caso specifico, non sono stati ritenuti compatibili con l’esistenza di un unico disegno criminoso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1340 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1340 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a ACERRA il 21/10/1982
avverso l’ordinanza del 30/05/2024 del TRIBUNALE di CASSINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
LETTO
il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l’istanza, ai sensi dell’art. 671 cod pen., tendente ad ottenere l’applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. in rela alle pene inflitte al predetto per tutti i reati giudicati con le sentenze di condanna di irrevocabili rispettivamente il 03/07/2018, il 23/12/2018, il 28/05/2021 e il 07/05/2021;
RILEVATO
che il ricorrente, denunziando con un unico motivo violazione di legge e vizi dell motivazione, svolge censure solo in punto di fatto e reiterative di quella già vagliate in sede merito, con le conseguenti risposte, appropriatamente ancorate all’esame delle modalità dei fatti e al dato temporale del loro ripetersi, che non risultano smentite dai tratti discorsiv medesime censure;
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024.