Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39286 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Lecce il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2024 della CORTE DI APPELLO DI LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 6 giugno 2024 la Corte d’appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
sentenza della Corte di appello di Lecce del 22 gennaio 2020 per reato di cui all’art. 2 e 4 I. 2 ottobre 1967, n. 895, commesso in Lecce il 3 settembre 2014;
sentenza della Corte di appello di Lecce del 1° luglio 2016 per reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 990, n. 309 commesso in Lecce il 17 settembre 2014.
In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi, pur commessi a breve distanza di
tempo e luogo l’uno dall’altro, non avevano alla base una deliberazione unitaria, atteso che da dichiarazioni dello stesso imputato il reato di cui all’art. 73 citato era stato commesso perché lo stesso aveva accettato, dietro specifico corrispettivo, l’incarico di trasportare lo stupefacente a Milano, zona estranea all’attività della consorteria criminale cui apparteneva la persona che aveva ricevuto dal ricorrente la pistola oggetto della prima sentenza di condanna, e che impediva di legare questo reato al secondo.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce vizio di motivazione per essere stata respinta l’istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati ‘fosse desumibile dalla vicinanza spaziale e temporale dei reati, dall’esistenza di un punto di contatto nella figura di NOME COGNOME che compare, sia pure non come correo, in entrambi gli episodi, dalla non necessarietà della coincidenza soggettiva dei correi, dalla circostanza che nel periodo in esame il ricorrente era coinvolto in attività di traffico di armi e stupefacenti.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata ha evidenziato che l’estemporaneità del secondo reato emerge dalle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente nel giudizio di cognizione in quanto lo stesso aveva dichiarato di aver ricevuto l’incarico di effettuare quello specifico trasporto di stupefacente dietro il compenso di 1.500 euro e di aver accettato per le difficoltà economiche in cui si trovava in quel momento. È lo stesso ricorrente, pertanto, che aveva fornito una base logica alla decisione di ritenere la commissione di quel reato frutto di una autonoma volizione criminale, nata da una circostanza estemporanea introdotta da un soggetto estraneo che aveva commissionato il reato al ricorrente.
Nella sistematica della giurisprudenza di legittimità la estemporaneità di un reato è circostanza che impedisce la configurazione del medesimo disegno criminoso anche in presenza di uno o più indici di sussistenza dello stesso (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità
spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea).
Il ricorso deduce che le dichiarazioni dell’indagato sul punto avrebbero dovuto essere valutate in presenza di riscontri, ma – al di là del fatto che la necessità di riscontri esterni non riguarda le dichiarazioni contra se dell’imputato (sulla differenza tra valore probatorio delle dichiarazioni contra se e contra alios v., per tutte, Sez. 2, n. 8644 del 11/01/2019, Cannizzo, Rv. 276322) – in fase di esecuzione non si può accertare il fatto in modo diverso da come ricostruito nel giudizio di cognizione (Sez. 5, n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264).
Il ricorso deduce che la presenza di tale NOME COGNOME nella vicenda trasporto di stupefacente dovrebbe fungere da parametro interpretativo del rapporto tra i due reati, ma l’argomento è inammissibile per difetto di specificità del motivo di impugnazione (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), perché non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata che evidenzia la mancanza di collegamenti del trasporto di stupefacente all’organizzazione criminale di cui farebbe parte il predetto COGNOME.
In definitiva, l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, ed il ricorso deve essere respinto.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 settembre 2024.