Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39280 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39280 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Ferrara il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/01/2024 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 29 gennaio 2024 il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
sentenza del 24 settembre 2021 della Corte di appello di Bologna per il reato di cui all’art. 628 cod. pen. commesso in Misano il 24 luglio 2012;
sentenza del Tribunale di Ravenna del 6 maggio 2015 per i reati degli artt. 582, 583, 641 cod. pen. commessi in Cervia il 26 ottobre 2012.
In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di luogo l’uno dall’altro, con modalità diverse (il primo era un furto premeditato in discoteca degenerato in rapina; il secondo una aggressione estemporanea ad un tassista a fine corsa), con coimputati diversi ed espressione di precarietà esistenziale.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata respinta l’istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile da identità del bene giuridico leso (due rapine), modalità delle condotte, stretta contiguità temporale.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con nota scritta il difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso deduce che i reati oggetto dell’istanza sarebbero legati da identità del bene giuridico leso, modalità delle condotte, stretta contiguità temporale.
In realtà, però, a prescindere dalla circostanza che l’identità delle condotte non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, né dalle allegazioni del ricorrente, trattandosi di fatti realizzati con modalità diverse, il giudi dell’esecuzione ha motivato il rigetto dell’istanza di continuazione anzitutto rilevando l’estemporaneità del secondo reato oggetto dell’istanza, determinata da accadimenti casuali.
L’estemporaneità di un reato è, in effetti, uno dei criteri da cui è possibile desumere l’inesistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074), e prevale anche sull’esistenza di eventuali indici della esistenza di un unico disegno criminoso (cfr. sempre Sez. U COGNOME: “non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea”).
Il ricorso non si confronta con la affermazione di estemporaneità di questa seconda condotta, e quindi con il percorso logico della motivazione, e per questo
motivo incorre nel vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823).
I motivi di ricorso per cassazione sono, infatti, inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568). Le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 settembre 2024.