Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32134 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32134 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME Vincenzo nato a SIDERNO il 31/08/1984 avverso l’ordinanza del 03/04/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 3 aprile 2025 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di NOME COGNOME che con ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria del 9 settembre 2020 aveva già ottenuto il riconoscimento della continuazione tra diversi reati per cui era stato condannato, di aggiungere alla continuazione anche il reato dell’art. 648 cod. pen. di cui era stato dichiarato responsabile con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 16 maggio 2023, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Palmi del 14 ottobre 2013, relativo ad un fatto commesso in data anteriore e prossima al 14 maggio 2012.
Nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, e che fosse necessario dissentire anche dalla decisione assunta dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 9 settembre 2020, in quanto i reati commessi, e valutati anche in quella sede, erano espressione, in realtà, non di una volizione criminale unitaria, ma di una abitualità nel delinquere determinata da occasioni di reato estemporanee.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perchØ i reati oggetto dell’istanza sono dello stesso tipo e sono commessi nello stesso periodo, e perchØ l’ordinanza non ha tenuto conto della precedente continuazione riconosciuta per fatti dello stesso tipo con cui avrebbe dovuto confrontarsi.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł fondato.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto che non vi fossero elementi per sostenere che il condannato in occasione delle precedenti condotte avesse già ideato anche la ricettazione oggetto della condanna aggiuntiva che ha chiesto di porre in continuazione.
Il ricorso deduce che si tratta di fatti identici commessi nel medesimo periodo temporale e che, pertanto, esisterebbero, in realtà, indici rivelatori dell’esistenza della continuazione.
L’argomento Ł fondato.
La ricettazione aggiuntiva che l’istanza chiede di porre in continuazione Ł stata effettuata ricevendo assegno falsi che poi sono stati utilizzati per commettere una truffa. Tra gli assegni vi Ł anche quello individuato con il n. NUMERO_DOCUMENTO
Lo stesso assegno n. 81505505100-01, sia pure tratto per un importo diverso, compare anche nella imputazione che ha portato alla condanna del ricorrente per falso pronunciata dal Tribunale di Locri del 20 dicembre 2016, per un fatto commesso il 7 maggio 2012, che Ł già stata unificata in continuazione dalla precedente ordinanza della Corte di appello.
Estrema vicinanza temporale, modalità delle condotte, ed identità dell’assegno (inteso come supporto fisico) utilizzato per commettere i reati erano elementi che avrebbero dovuto essere considerati nella valutazione del giudice dell’esecuzione nella decisione circa il riconoscimento o meno della esistenza di una volizione criminale unitaria e che sono stati in modo manifestamente illogico pretermessi dall’ordinanza impugnata.
Se, infatti, quanto piø ampio Ł il lasso di tempo fra le violazioni, tanto piø deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia e altri, Rv. 253664; piø di recente Sez. 1, n. 26623 dell’11/07/2025, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 11723 del 14/03/2025, C., n.m.), correlativamente quando i reati oggetto dell’istanza – se omogenei tra loro, simili anche nelle modalità di realizzazione, e realizzati in parte anche con il medesimo oggetto materiale (l’assegno con il medesimo numero) – sono commessi in uno spazio temporale estremamente ridotto tanto piø deve essere ponderata la possibilità che sussista effettivamente tra essi una volizione unitaria.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria
Così Ł deciso, 17/09/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME