Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9749 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 26 settembre 2023 il Tribunale di Vibo Valentia, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata da NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna per varie condotte tenute, quanto alla prima sentenza, tra il 07/05/2018 e 1’08/05/2018 e, quanto alla seconda sentenza, tra il 26/12/2013 e il 31/01/2015.
Il Tribunale ha ritenuto che la natura eterogenea di alcuni dei reati contestati nelle due sentenze e la distanza temporale tra loro, pari, anche nella ipotesi di maggiore brevità, ad oltre tre anni, renda inverosimile la loro ideazione unitaria e originaria. Anche i reati di natura omogenea, contro il patrimonio, sono stati commessi con modalità diverse, trattandosi in un caso di una rapina e quindi di un reato commesso con violenza sulle persone, e nell’altro caso di furto in abitazione, e non essendo la mera natura analoga, di reati contro il patrimonio, sufficiente per applicare l’istituto richiesto.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e la mancanza, apparenza o manifesta illogicità della motivazione.
La giurisprudenza di legittimità ha escluso la rilevanza dell’elemento temporale quale causa ostativa al riconoscimento della continuazione. Il Tribunale, invece, ha negato l’applicazione dell’istituto solo per la distanza temporale tra i vari reati, senza tenere conto della loro identità di specie e di indole, e della analogia dell’elemento volitivo e del modus operandi, elementi che dimostrano l’unicità di disegno criminoso.
Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico, e deve essere dichiarato inammissibile.
Il Tribunale ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell’istanza, ritenendo rilevante, per escludere la continuazione, il forte lasso temporale tra i vari reati ed anche la loro natura non omogenea, elementi che fanno apparire non credibile la loro programmazione unitaria di entrambi. Il ricorrente contesta solo genericamente le affermazioni del Tribunale, ma non indica alcuna ragione che dimostri l’esistenza di tale programmazione unitaria ed originaria, e neppure indica da quali elementi concreti, diversi dalla asserita omogeneità delle condotte, in realtà negata dal Tribunale, la stessa possa essere dedotta.
La motivazione del provvedimento impugnato è quindi adeguata, logica e non apparente né contraddittoria, e conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074).
Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato e inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della ammende.
Così deciso il 08 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente