Continuazione tra reati: la Cassazione fissa i paletti
L’istituto della continuazione tra reati, previsto dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un meccanismo fondamentale per mitigare il trattamento sanzionatorio quando più crimini sono frutto di un’unica programmazione. Tuttavia, il suo riconoscimento non è automatico e richiede una rigorosa verifica da parte del giudice. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i criteri per accertare l’esistenza di un medesimo disegno criminoso, negando il beneficio in un caso di spaccio di stupefacenti.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato con due sentenze irrevocabili per altrettanti reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, presentava un’istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i due episodi. Lo scopo era unificare le pene in un’unica sanzione più mite, come previsto dall’art. 671 del codice di procedura penale.
La Corte d’Appello di Napoli rigettava la richiesta, evidenziando significative differenze tra i due fatti: erano stati commessi a cinque anni di distanza l’uno dall’altro, in luoghi diversi (Ercolano e Napoli) e con modalità operative distinte. Il primo episodio consisteva nella conservazione di droga ai fini di spaccio, anche per conto di altri concorrenti; il secondo, invece, riguardava la cessione diretta a un cliente, culminata con la resistenza a pubblico ufficiale durante l’arresto. Insoddisfatto, l’individuo proponeva ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione del provvedimento impugnato adeguata, logica e rispettosa delle prove emerse, respingendo la lettura alternativa proposta dal ricorrente.
La Cassazione ha sottolineato che non è sufficiente la mera somiglianza dei reati per applicare l’istituto della continuazione, ma è necessaria la prova di un’originaria e unitaria programmazione criminale. Nel caso specifico, gli elementi di divergenza erano troppo marcati per poter considerare i due episodi come l’attuazione di un unico piano preordinato.
Le Motivazioni: i criteri per escludere la continuazione tra reati
La parte centrale della motivazione si concentra sulla corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di continuazione tra reati. La Corte ricorda che, anche in fase esecutiva, è necessaria una verifica approfondita di una serie di indicatori concreti. Tra questi spiccano:
* Omogeneità delle violazioni: la natura dei reati commessi.
* Contiguità spazio-temporale: la vicinanza nel tempo e nello spazio.
* Modalità della condotta: le tecniche e le procedure utilizzate.
* Causali e abitudini di vita: le ragioni dietro i crimini e lo stile di vita del reo.
Il fattore cruciale, tuttavia, è accertare che al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Non basta la presenza di alcuni di questi indici se i reati successivi appaiono come il frutto di una decisione estemporanea e non di un piano prestabilito.
Nel caso analizzato, la distanza di cinque anni, i luoghi diversi e le differenti modalità operative sono stati considerati elementi decisivi per escludere che il secondo episodio fosse già stato pianificato all’epoca del primo. Pertanto, la Corte ha concluso per l’assenza di un medesimo disegno criminoso.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio consolidato: il beneficio della continuazione non è un automatismo. Il giudice deve condurre un’analisi fattuale rigorosa, senza potersi basare su dubbi o presunzioni. Il principio del favor rei (favore per l’imputato) non può prevalere sulla necessità di accertare concretamente l’esistenza di un piano criminale unitario. La decisione sottolinea che l’applicazione della continuazione incide sulla certezza del giudicato e, per questo, richiede una prova solida e non mere congetture. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una multa.
Quando può essere riconosciuto il beneficio della continuazione tra reati?
Il beneficio può essere riconosciuto quando si dimostra che, al momento della commissione del primo reato, i reati successivi erano già stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, come parte di un unico disegno criminoso. È necessaria una verifica di indicatori concreti come l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale e le modalità della condotta.
Quali elementi possono escludere l’esistenza di un unico disegno criminoso?
Secondo la Corte, elementi come una rilevante distanza temporale tra i reati (nel caso specifico, 5 anni), la commissione in luoghi diversi e con modalità operative differenti sono forti indicatori che escludono la presenza di un’unica programmazione iniziale e suggeriscono piuttosto una determinazione estemporanea.
Cosa succede se il ricorso per il riconoscimento della continuazione viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della decisione del giudice precedente (in questo caso, il rigetto della richiesta). Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37782 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37782 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 26 aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato;
Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si propone un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
che la Corte di appello ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso, sottolineando che i due episodi di spaccio di stupefacenti sono stati commessi a rilevante distanza temporale tra loro (5 anni), in luoghi diversi (Ercolano e Napoli) con diverse modalità (il primo è consistito nella conservazione di sostanza a fini di spaccio anche nell’interesse di altri concorrenti nel reato, il secondo in cessioni a cliente abituale sfociate nella resistenza ai pubblici ufficiali che lo stavano traendo in arresto);
che doveva quindi ritenersi indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità («Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»; Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01) e l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del “favor rei”, in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
ere estensore
Così deciso il 26 settembre 2024
Il Presidente