Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33415 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33415 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catania in data DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/11/2023 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catania, in funzione di Giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza diretta ad ottenere, nell’interesse di NOME COGNOME, il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra reati giudicati con le sentenze:
della Corte di appello di Catania, del 3 giugno 2019, di riforma della condanna resa, in data 1° giugno 2017, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede divenuta definitiva in data 4 maggio 2021, relativa al reato di associazione di stampo RAGIONE_SOCIALE commesso in Catania dal 2011 al 2013, alla pena di anni sette, mesi nove e giorni dieci di reclusione;
della Corte di appello di Catania, del 29 giugno 2006, di riforma della condanna resa in data 9 novembre 2005 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, divenuta definitiva in data 17 ottobre 2007, relativa al reato di associazione di stampo RAGIONE_SOCIALE commesso in Catania fino al 2004, reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti commessi in Catania sino al 30 settembre 2003, con la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nonché reati fine, con condanna alla pena di anni sette di reclusione;
della Corte di appello di Messina, resa in data 8 aprile 2015, divenuta definitiva il 22 aprile 2016, relativa ai reati di rapina aggravata, sequestro persona e ricettazione commessi il 22 gennaio 2014 con condanna la pena di anni sei mesi 8 di reclusione ed euro 1400 di multa.
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie doglianze ad un unico, articolato motivo, con cui deduce erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen., con vizio di motivazione.
La difesa, con l’istanza, aveva sostenuto che tutti i reati di cui alle t sentenze irrevocabili indicate, erano stati programmati ed eseguiti nel contesto associativo della organizzazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE.
Per le prime due sentenze il condannato ha riportato la pena irrogata per la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE, già riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati con sentenze irrevocabili.
La richiesta riguardava l’applicazione della continuazione tra i reati già unificati alle sentenze n. 1 e 2, con quella riportata al n. 3, relativa ai reat rapina aggravata sequestro di persona e ricettazione.
Invece il giudice dell’esecuzione ha rigettato integralmente l’istanza difensiva con motivazione assertiva illogica, negando la sussistenza del vincolo della continuazione tra le due condanne che hanno riconosciuto la responsabilità
del ricorrente per la partecipazione all’associazione mafiosa e al reato di rapina poiché, in relazione a quest’ultimo reato, non era stata contestata la circostanza aggravante di cui all’art 7 legge n. 203 del 1991.
Si rimarca che, per la giurisprudenza di legittimità, l’insussistenza di detta circostanza aggravante non comporta l’automatica esclusione del soggetto dal reato associativo (Sez. 5, n. 38786 del 23.5.2017).
Le sentenze sub n. 1 e 2, a parere del ricorrente, fotografano la militanza mafiosa del condannato, rispetto alla quale neanche la carcerazione, intervenuta nel frattempo, ha spezzato l’identità del disegno criminoso legato alla scelta di aderire a un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di assoggettarsi alle regole e ai fini di questo RAGIONE_SOCIALE.
Il Giudice dell’esecuzione nega anche la sussistenza del vincolo della continuazione tra la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE avente natura mafiosa e la rapina di cui alla sentenza perché il reato di rapina non è riconducibile al gruppo di riferimento del ricorrente. Tale diniego assertivo è basato su premesse erronee manifestamente.
I reati di cui ha la sentenza n. 3, per il ricorrente, infatti, sono riconduci al gruppo RAGIONE_SOCIALE di cui alle sentenze n. 1 e 2, come emerge dalla lettura degli atti allegati all’istanza. La parte motiva della sentenza sub 1 afferma che il condannato, si è inserito nel contesto associativo a partire dagli anni 2000, la sentenza sub 2 (cfr. p. 389) afferma che non può esistere un recesso volontario dall’associazione mafiosa e, per giustificare la condanna, valorizza l’interrogatorio reso da NOME NOME che inserisce COGNOME COGNOME nell’associazione fino al 2015.
I fatti di cui alla sentenza n. 3 dal punto di vista temporale rientrano dunque, per la difesa ricorrente, nell’arco in cui è stata accertata la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte di COGNOME.
Si tratta di errore che vizia l’intera motivazione rendendola illogica. A ciò si aggiunge che la Corte di appello non si confronta con il contenuto delle sentenze di merito, rese in sede di cognizione, dalle quali risulta che il ricorrente, entra nel meccanismo associativo, non poteva non essersi rappresentato i delitti scopo del RAGIONE_SOCIALE, a cominciare dalle rapine per i quali poi è stato condannato, quanto meno nelle linee essenziali.
i delitti scopo erano finalizzati a mantenere in vita e rafforzare l’associazione criminale in cui COGNOME era entrato a far parte e a consentire allo stesso di rivestire ruoli sempre di maggior peso.
La rapina è stata commessa in data ricompresa nell’arco temporale della contestazione associativa relativa alle sentenze sub n 1 e 2, nonché in territorio siciliano, dove il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE operava permanentemente secondo quanto accertato in sede di cognizione. Le rapine erano parte ineludibile di un disegno v
criminoso originario rispetto alle quali il Giudice dell’esecuzione ha omesso completamente di valutare la collocazione temporale della condotta.
Del resto, la Suprema Corte ha precisato che la programmazione unitaria ed originaria non deve essere intesa come raffigurazione puntuale e dettagliata del fatto, individuato in tutti i suoi elementi e momenti costitutivi, poiché quello ch viene indicato come piano unitario e cioè il vincolo di connessione tra i diversi episodi è sufficiente che sia abbozzato dal principio nelle sue linee essenziali.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., dunque, non è richiesta la predeterminazione sin dal primo momento di ciascuna azione facente parte della condotta criminosa, cioè la dettagliata programmazione delle modalità dell’azione delittuosa, ma è sufficiente la generica programmazione di crimini aventi la finalità del raggiungimento dello scopo propostosi dall’agente.
Quanto alla prova d’identità del disegno criminoso questo attenendo all’interiorità psichica del soggetto, deve essere ricavata da indici esterior significativi, alla luce del dato progettuale sotteso alle condotte. Né può richiedersi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati ma richiede un mero disegno atteso che la definizione del dettaglio non è conforme al dettato normativo.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1. Il motivo, per un verso, è reiterativo dell’istanza e delle considerazioni supportate dalla documentazione allegata anche al ricorso, per altro verso, è privo di fondamento.
Il Giudice dell’esecuzione, con un ragionamento immune da illogicità manifesta, esclude che il reato di rapina, giudicato con la terza sentenza indicata nell’istanza sia senz’altro riferibile, quale reato fine, a un’attività delittuosa le agli interessi economici del RAGIONE_SOCIALE cui, all’epoca dell’esecuzione del delitto, apparteneva COGNOME.
Il provvedimento riporta stralcio di una deposizione del collaboratore COGNOME dalla cui valutazione il Giudice trae il convincimento dell’assenza di prova del dedotto collegamento all’attività del RAGIONE_SOCIALE, con la rapina in questione per la quale COGNOME è stato tratto in arresto.
Rispetto a tale dato, il ricorso è, in parte, aspecifico e, in altra parte, versa in fatto, perché sollecita la rilettura di fonti di prova onde addivenire alla ce
riferibilità dell’attività criminosa svolta nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE della rapin cui alla sentenza sub 3, senza denunciare alcun travisamento della prova.
Invece, il Collegio rileva che il fatto di cui il Giudice dell’esecuzione rend conto è eterogeneo perché si tratta di rapina di un autoarticolato con sequestro di persona del conducente e ricettazione della vettura in cui viaggiavano i correi, realizzato, secondo la motivazione del provvedimento impugnato, in territorio non compreso in quello di gestione da parte del RAGIONE_SOCIALE (perché eseguita a Messina dice l’ordinanza a pag. 2).
Il ragionamento svolto dal Giudice dell’esecuzione risulta immune da illogicità manifesta e, comunque, in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale non è sufficiente che l’attività sia compresa nei reati-fine del RAGIONE_SOCIALE per affermare che, senz’altro, vi è vincolo della continuazione tra reato associativo e reati fine dell’associato.
Del resto, non è dedotto che vi è prova che, sia pure nelle grandi linee che descrive il difensore, la rapina giudicata con la sentenza sub n. 3 sia stata deliberata e programmata al momento dell’affiliazione di COGNOME al RAGIONE_SOCIALE, adesione, anzi, risalente a molti anni prima del fatto giudicato con la terza sentenza (la prima condanna per reato associativo riguarda condotta fino al 2004, la seconda a partire dal 2011, la rapina si colloca temporalmente nel 2014).
Su tale punto, questa Corte ha ripetutamente affermato il condivisibile principio secondo il quale (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, COGNOME NOME, Rv. 285369 – 01) è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine, nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel RAGIONE_SOCIALE (non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso).
Invece (cfr. Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 – 01) non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine no programmabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell’ambito delle attività del RAGIONE_SOCIALE criminoso (in tal caso, la Corte ha escluso la sussistenza della continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione camorristica, separatamente giudicata, e quello di corruzione commesso dall’imputato mentre si trovava in carcere al fine di ottenere l’ingresso nell’istituto di beni n consentiti e la trasmissione di notizie, atteso che tali indebiti vantaggi eran funzionali all’esclusivo interesse dell’imputato e non al rafforzamento dell’associazione).
GLYPH
3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento d spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso, il 30 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente