Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8610 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8610 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 22/09/1980
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione,
NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 maggio 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino in composizione monocratica del 16 giugno 2022 nei confronti di NOME con la quale l’imputata era stata condannata per un furto pluriaggravato ai sensi degli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. peri.
Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata rinnovazione dibattimentale di ufficio in relazione al
riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato giudicato in sentenza e il reato di cui alla pronunzia n.4321/19 irrevocabile in data 19 febbraio 2021.
Lamenta il ricorrente che nelle conclusioni scritte, depositate ai sensi della normativa emergenziale nel processo di appello, era stata proposta specifica richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i diversi reati, con la produzione della sentenza irrevocabile, richiesta che la Corte ha respinto in quanto rivestiva i caratteri di una deduzione del tutto nuova non formalizzata nei motivi di appello.
Nulla vietava, tuttavia, alla Corte di appello- lamenta la difesa- di procedere ad una rinnovazione istruttoria ex art.603 comma terzo cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.11 motivo non si confronta con l’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale è possibile con la proposizione dei motivi nuovi di appello avanzare la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell’appello, con cui quindi non è stato possibile dedurla, non operando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati (ex multis Sez. 2, n. 12068 del 19/12/2014,dep.2015,COGNOME,Rv. 263008; Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021, COGNOME, Rv. 281915 – 01)
Ha precisato questa Corte che non opera in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 47300 del 29/11/2011, Rv. 251504 – 01; Sez. 2, n. 12068 del 19/12/2014, dep.2015, Rv. 263008).
1.1. A detto orientamento, che riconnette l’ammissibilità della richiesta della continuazione esterna con altri titoli divenuti irrevocabili solo dopo l’emissione della sentenza di primo grado, alla necessaria proposizione di motivi aggiunti, si affianca il connesso principio secondo cui è conforme all’effetto devolutivo dell’appello la sentenza che non si pronunci in ordine al nesso di continuazione, con altro reato già oggetto di condanna irrevocabile, per essere stata la questione prospettata non già con i motivi di appello ma soltanto con la formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 17077 del 08/02/2011, Rv. 250245).
Si è così anche recentemente chiarito come in tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a un reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto, ferma restando la sua
proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata (Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep.2023, Rv. 284409 – 01).
1.2. Nel caso in esame la sentenza rispetto alla quale si invoca la continuazione è divenuta irrevocabile il 19/02/2021 e quindi prima della sentenza di primo grado e la richiesta è stata avanzata con le conclusioni scritte: dunque la sentenza impugnata, nel rigettare la richiesta, ha operato buon governo dei principi finora richiamati.
2.Né può ritenersi che la Corte dovesse ricorrere ai propri poteri di rinnovazione istruttoria di ufficio ai sensi dell’art. 603 comma terzo cod. proc. pen. non ravvisandosi quelle condizioni di necessità richieste dalla norma invocata.
Al riguardo va infatti evidenziato che la ricorrente potrà riproporre la questione tardivamente avanzata in sede di appello in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen.
Nel caso di specie, infatti, il giudice di appello non ha rigettato la richiesta perché non ha ravvisato le condizioni per il riconoscimento del vincolo della continuazione (identità del medesimo disegno criminoso), ma semplicemente per ragioni di natura processuale.
3.AI rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 21 gennaio 2025 gliere estensore GLYPH
Il Presidente