Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38195 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38195 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOVALINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava, per quel che qui rileva, l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione avanzata, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME in relazione ai reati giudicati con due sentenze rese dalla medesima Corte distrettuale in data 14 dicembre 2018 (irrevocabile il 2 luglio 2019) e in data 19 luglio 2021 (irrevocabile il 20 aprile 2023), nonché con la sentenza emessa in data 10 luglio 2017 dal Tribunale di Locri (irrevocabile il 21 ottobre 2022).
A ragione della decisione, il giudice dell’esecuzione osservava che ostavano al riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso l’eterogeneità dei reati, lesivi di diversi beni giuridici (reati tributari, contro il patrimonio, in materi stupefacenti, contro la fede pubblica, contro l’amministrazione della giustizia), l’ampio arco temporale in cui risultavano commessi (sei anni, dal 2010 al 2016), la diversità dei luoghi di consumazione e la commissione in forma concorsuale e/o individuale, nonché il contesto mafioso in cui erano stati consumati i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino il 19 luglio 2021.
Dava atto, comunque, il giudice a quo che, a beneficio del NOME, il giudice della cognizione aveva riconosciuto la continuazione “interna” fra i reati.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per Il tramite del difensore, deducendo, con un unico e articolato motivo, violazione di legge (artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione.
Il difensore, in estrema sintesi, mira a cogliere un elemento di contraddizione nel provvedimento impugnato, laddove si apprezzano come fattori ostativi al riconoscimento della continuazione elementi, quali l’eterogeneità dei reati, la distanza temporale tra di essi e la diversità dei luoghi di consumazione, che non avevano impedito al giudice della cognizione, viceversa, detto riconoscimento con le sentenze emesse, rispettivamente, dalla Corte di appello di Torino in data 19 luglio 2021 (irrevocabile il 20 aprile 2023) e dal Tribunale di Locri in data 10 luglio 2017 (irrevocabile il 21 ottobre 2022).
Anche la truffa aggravata, commessa nel 2010 (producendo una falsa dichiarazione dei redditi al fine di ottenere un finanziamento), giudicata con sentenza della Corte di appello di Torino in data 14 dicembre 2018 (irrevocabile il 2 luglio 2019), avrebbe dovuto considerarsi riconducibile allo stesso disegno criminoso collegante gli altri reati unificati dalle due menzionate sentenze, atteso che si trattava di condotta illecita finalizzata, come le altre, ad eludere ogn imposizione fiscale.
Suggestivo, infine, era evocare, per alcuni reati, un “fondale” mafioso, visto
che il COGNOME era stato assolto dalla imputazione di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato perché, nel complesso, infondato.
Occorre ricordare, in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto d determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Va, poi, rammentato che, tra gli indicatori da valutare a questi fini, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo, atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012, COGNOME e altri, Rv. 253664).
Infine, va tenuto presente che il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto dell domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, miele, Rv. 271903; conformi: n. 20471 del 2001 Rv. 219529, n. 19358 del 2012 Rv. 252781).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il giudice dell’esecuzione, nella specie, si sia conformato alle linee ermeneutiche appena richiamate, in quanto,
pur prendendo atto delle continuazioni “interne” riconosciute dal giudice della cognizione con le due sentenze già menzionate, ha ragionevolmente escluso che, al momento della commissione della truffa aggravata commessa in Torino nell’ottobre 2010, avesse già deliberato, nelle loro linee essenziali, le singole violazioni successive, dipanatesi in un arco temporale decorrente dalla primavera del 2011 all’ottobre 2016. E ciò non solo per il significativo intervallo che separava la prima dalle successive condotte illecite, ma anche per la ontologica diversità intercorrente tra di esse, dal momento che, all’evidenza, esibire una falsa dichiarazione dei redditi per ottenere un finanziamento da una souetà privata, al fine di acquistare un’autovettura, ha poco a che vedere, anche a livello di progettazione embrionale, con una susseguente condotta di evasione fiscale.
Anche in relazione alla richiesta di continuazione fra i reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Locri in data 10 luglio 2017 (avente ad oggetto i reati tributari di cui agli artt. 4, 5 e 10 d. lgs. n. 74 del 2000, commessi tra il 2011 e 2015) e della Corte di appello di Torino in data 19 luglio 2021 (avente ad oggetto i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 110, 379 cod. pen., 56,110, 629 cod. pen. e 479 cod. pen., commessi tra il 2011 e il 2016), il giudice di merito ha correttamente escluso la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, valorizzando: a) l’eterogeneità dei reati in considerazione nelle due pronunce (solo tributari nella prima, lesivi di diversi beni giuridici nella seconda); b) la circostanza che, nel commettere i reati tributari, il COGNOME avesse agito da solo, mentre, nel commettere quelli giudicati dalla seconda sentenza, avesse sempre agito in concorso; c) la circostanza che questi ultimi fossero stati influenzati da un contesto mafioso.
Di contro, la difesa del ricorrente incentra le sue doglianze pressoché esclusivamente sul movente dei delitti oggetto di condanna (eludere e/o evadere il fisco), elevato, nella sostanza, ad unico parametro di valutazione.
Così facendo, tuttavia, mostra di confondere il movente con la previa ideazione unitaria.
Il movente, invero, come causa personale determinante, ben si può riproporre in diversi momenti, per circostanze occasionali, e perciò non costituisce necessariamente sintomo di un’unica ideazione ab origine dei delitti poi commessi in tempi e luoghi diversi (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 256307 01).
Poiché, come noto, ai fini della continuazione, rettamente intesa, quel che conta è che i singoli reati siano esecutivi di un’unica preventiva ideazione, e che la loro programmazione sia sufficientemente specifica, è evidente che l’unicità del movente, per quanto elemento da tenere in considerazione, non può però ex se
risultare decisivo ai fini del riconoscimento del vincolo di cui all’art. 81, cpv., co pen. con quell’automaticità che il ricorso sembra proporre.
Neanche la difesa del ricorrente, del resto, alle g a specifici elementi per poter affermare, diversamente da q uanto ritenuto dal g iudice dell’esecuzione, che q uando, nel 2011, NOME aveva iniziato a violare le norme fiscali, omettendo la dichiarazione, avesse g ià pro g rammato e previsto che, cin q ue anni dopo, sarebbe stato scoperto e o gg etto di recupero fiscale e che, q uindi, avrebbe commesso, nel 2016, il reato di falso accertato in Re gg io Calabria.
Per le esposte ra g ioni, il ricorso va ri g ettato, dal che conse g ue ex lege la condanna del ricorrente al pa g amento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rig etta il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, V11 g iug no 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente