Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13490 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13490 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME *NOME*CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive versate in atti, proposto avverso l’ordinanza del 3 dicembre 2024, con cui la Corte di appello di Bologna rigettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato.
Ritenuto che i comportamenti criminosi di cui si assumeva la continuazione non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell’arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi – compreso tra il giugno del 2019 e il luglio del 2020 – e dell’incontroversa disomogeneità dei delitti commessi dal ricorrente, resa evidente dalle circostanze nelle quali le due cessioni di sostanza stupefacente si erano concretizzate. Basti, in proposito, considerare che, in un caso, si contestava a COGNOME la cessione di un ingente quantitativo di marijuana, nell’altro, le reiterate cessioni a terzi di cocaina.
Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di COGNOME, venendo disciplinata da istituti diversi, quali la recidiva, l’abitualità, professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso alla continuazione, preordinata al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, COGNOME, Rv. 245833 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2025.