Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20736 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20736 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 14/04/1985
avverso l’ordinanza del 13/02/2025 del TRIBUNALE di LODI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Lodi, in data 13 febbraio 2025, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze, relativi a delitti d furto e di utilizzo e falsificazione di carte di credito commessi nel maggio, nel giugno e nel luglio 2019 e il 24 gennaio 2018, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, per le diverse modalità esecutive delle condotte, ed apparendo i vari delitti sintomatici, piuttosto, di uno stile di vita delinquenziale, che si concretizza in singole azioni criminose secondo le contingenze;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante l’omogeneità dei reati e la stretta contiguità temporale tra i vari fatti, consistenti in furti in abitazione e in altri delitti contro il patrimonio, e per avere tenuto conto della continuazione già riconosciuta dal giudice della cognizione in relazione ad analoghi furti commessi tra maggio e giugno 2019;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo delle condotte di reato, anche di analoga tipologia, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi in tempi distanti tra loro, circa quattro mesi il delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen. e oltre quaranta giorni il fu commesso il 21/07/2019, e con modalità molto diverse quanto al delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen. rispetto ai delitti di furto, elementi che rendono incredibile che, nel commettere questo primo fatto, costituito appunto dall’uso e falsificazione di un mezzo di pagamento, il ricorrente avesse programmato la futura commissione di furti in abitazione;
ritenuta del tutto fuorviante l’affermazione di una continuazione già riconosciuta dal giudice della cognizione, avendo la sentenza emessa dal giudice dell’udienza preliminare di Cremona, in data 12 dicembre 2019, ritenuto uniti dalla continuazione solo i cti12 delitti contestati in quel procedimento, cioè quattro furti in abitazione commessi nella medesima località e a distanza di pochissimi giorni tra loro, in tre casi addirittura un solo giorno, laddove il furto giudicato da
Tribunale di Lecco è stato commesso a distanza di oltre quaranta giorni e in una località molto distante dalla precedente:
ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in particolare, quanto alla deduzione di un vizio della motivazione, risultando l’ordinanza completa, logica,
non apparente né contraddittoria, atteso che la lontananza nel tempo dei vari reati e la non piena omogeneità delle condotte sono elementi logicamente
ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatici, piuttosto, di una propensione dell’istante alla devianza che si
concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità
esistenziali;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento
di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 08 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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