Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29686 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29686 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proPosto da:
COGNOME NOME NOME a MELEGNANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2023 della C . ORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO ssa NOME COGNOME, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 20 dicembre 2023, la Corte d’appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, a seguito di annullamento disposto dalla I sezione di questa Corte con sentenza n. 39110 del 27/06/2023, ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1. sentenza del Tribunale di Lodi del 26 novembre 2012 per il reato degli artt. 624, 625 cod. pen. commesso il 17 novembre 2012; 2. sentenza del Tribunale di Milano del 24 maggio 2021 per il reato degli articoli 56, 624, 625 cod. pen. commesso il 13 maggio 2021; 3. sentenza della Corte d’appello di Milano del 27 ottobre 2021 per il reato degli articoli 56,624, 625 cod. pen. commesso il 7 marzo 2017; 4. sentenze ricomprese nel provvedimento di unificazione pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio del 5 febbraio 2022.
La I sezione di questa Corte, con la citata sentenza n. 391.10 del 2023, ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione secondo il quale il giudice dell’esecuzione aveva affrontato le questioni sottopostegli in termini congetturali, infrangendo anche il disposto dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che prevede in modo espresso che il giudice dell’esecuzione debba acquisire le sentenze che hanno giudicato i reati oggetto dell’istanza di continuazione.
Nell’interesse della COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale negato la continuazione in modo illogico, valorizzando la diversità degli esercizi commerciali nei quali i delitti avevano avuto luogo, la diversità tipologica dei beni e la distanza temporale di commissione degli illeciti,
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile perché reitera in termini aspecifici la richiesta di applicazione della continuazione, senza riuscire ad incrinare la tenuta argomentativa del provvedimento impugNOME.
Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
Con motivazione che non esibisce alcuna illogicità, il giudice di merito ha sottolineato come vengano in rilievo delitti contro il patrimonio, commessi a notevole distanza temporale, in luoghi diversi e aventi ad oggetto beni di diversa tipologia, traendo da tali dati proprio la conclusione di una estemporanea determinazione criminosa.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 15/04/2024