Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42434 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42434 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di appello di Palermo, in data 08 maggio 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati di evasione giudicati con due diverse sentenze, ritenendo che, nonostante l’omogeneità dei titoli di reato, l’analogia delle condotte e la loro contiguità temporale, non era possibile ravvisare un originario disegno criminoso, trattandosi di condotte criminose sorrette dall’insorgere di un impulso non programmabile, frutto quindi, piuttosto, di una generale propensione alla devianza;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per non avere l’ordinanza adeguatamente valutato la contiguità temporale, la identità delle condotte in quanto commesse in violazione della medesima ordinanza cautelare ed anche per la medesima motivazione, cioè i litigi familiari insorgenti nel periodo trascorso agli arresti dorniciliari;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo le condotte di reato, anche della stessa specie, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi solo in attuazione di una generica spinta delinquenziale e sulla spinta, secondo lo stesso ricorrente, di eventi estemporanei e imprevedibili, quale lo scoppio di un litigio intrafamiliare, e non vi siano elementi da cui desumere che, nel commettere il primo reato, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, la successiva condotta di evasione;
ritenuto, pertanto, che l’ordinanza sia conforme al principio stabilito da questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici
suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente