Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27434 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27434 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata a FERENTINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di FROSINONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con quattro sentenze (1. Tribunale di Frosinone in data 2 maggio 2019, per il reato di truffa continuata aggravata commesso da gennaio 2014 a novembre 2015; 2. Tribunale di Cassino in data 31 maggio 2022, per appropriazione indebita aggravata commessa il 21 dicembre 2016; 3. Tribunale di Frosinone in data 28 giugno 2021, per truffa commessa in data anteriore al gennaio 2016; 4. Tribunale di Frosinone in data 29 novembre 2021, per truffa continuata dall’anno 2016 all’anno 2017).
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata, denunciando la violazione della legge e il vizio della motivazione: il giudice dell’esecuzione non ha preso in considerazione le modalità dei fatti, tutti caratterizzati dall’approfittamento di relazioni interpersonali, l’identica oggettività giuridica di reati contro il patrimoni e la limitata distanza spazio – temporale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
È bene premettere che secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
Ciò premesso, occorre chiarire, posto che il ricorso si limita a non condividere la motivazione, che il giudice dell’esecuzione ha, in realtà,
puntualmente indicato i parametri utilizzati per escludere la unificazione dei reati:
il reato di appropriazione indebita non è caratterizzato da modalità fraudolente;
i reati sono caratterizzati, in larga parte, da condotte truffaldine che, però sono tra loro diverse dal punto di vista esecutivo;
i reati sono stati commessi a distanza di tempo (arco temporale di oltre due anni);
i luoghi di consumazione dei reati sono variamente collocati nel basso Lazio;
le determinazioni a delinquere, salvo il fine di profitto (che non ha capacità unificante: Sez. 1, n. 37584 del 2019, non mass.), sono estemporanee e derivano da singole occasioni propizie.
3.1. Il giudice dell’esecuzione ha, quindi, logicamente concluso che mancano elementi dai quali dedurre l’unicità del disegno criminoso.
Il ricorso, che si limita a non condividere la valutazione del giudice dell’esecuzione, non è idoneo a superare a logica motivazione che ha evidenziato lo iato temporale di quasi tre anni fra le singole condotte, le cesure temporali esistenti tra di esse e le diverse modalità esecutive e, in sostanza, l’occasionalità delle varie determinazioni criminose.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 giugno 2024.