Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37775 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37775 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 16 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Venezia rigettava la richiesta, avanzata da NOME COGNOME, di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub a) e b) del provvedimento impugnato;
Letta la memoria del difensore in data 29/08/2024, che ribadisce la richiesta di annullamento dell’ordinanza impugnata approfondendo gli argomenti proposti affinchè sia esclusa l’inammissibilità;
Ritenuto che tutti gli argomenti proposti si articolano complessivamente in un unico motivo ai sensi dell’art. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., relativo ad erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione, con il quale propone un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze;
che la Corte di appello ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell’unicità del disegno criminoso evidenziando la distanza temporale tra y’ fatti e la loro disomogeneità (violazioni della legge sulle armi i fatti commessi a Verona 1’08/03/2006 e le estorsioni commesse nel 2008 in concorso con altri soggetti di cui non sono i rapporti con lui all’epoca in cui aveva commesso con altri i fatti precedenti); ha sottolineato, quindi circostanze incompatibili con la previa programmazione di entrambe le condotte e la mancanza di prova di altri elementi idonei a descrivere il preordinato unico disegno criminoso;
che il ricorso si limita a lamentare l’eccessiva valorizzazione del dato temporale da parte del giudice di merito;
che doveva quindi ) ritenersi indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità («Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»; Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01) e l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio s
esistenza, in ossequio al principio del “favor rei”, in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così ciso il 26 settembre 2024