Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 322 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 322 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME nato a CROTONE il 22/05/1996 avverso l’ordinanza del 17/09/2024 del TRIBUNALE di GROSSETO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 17 settembre 2024, il Tribunale di Grossetto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza, avanzata da NOME COGNOME di riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto della sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 24/10/2023 e il reato piø grave dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Monza in data 09/01/2024. Ha ritenuto che il delitto piø grave tra quelli avvinti dalla continuazione in forza dell’ordinanza del Tribunale di Monza, la condotta di truffa commessa tra l’11 e il 19 aprile 2018 giudicata dal Tribunale di Teramo con sentenza in data 19/11/2021, fosse temporalmente distante rispetto a quello oggetto della sentenza del Tribunale di Grossetto in data 24/10/2023 (una truffa commessa l’01/06/2018) e, in considerazione delle modalità diverse di esecuzione (in particolare l’imputato cambiò la carta Postepay sulla quale farsi accreditare i pagamenti), non potesse dirsi programmato nelle sue linee essenziali al momento in cui erano state ideate le altre precedenti condotte.
Avverso l’ordinanza il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Il provvedimento avrebbe travisato i fatti perchØ nell’istanza originaria si chiedeva di valutare la continuazione non con il solo reato piø grave ritenuto dall’ordinanza del Tribunale di Monza ma con tutti gli altri reati ad esso avvinti. Non ha quindi tenuto conto che anche altre condotte già avvinte dalla continuazione erano state commesse nello stesso periodo di quello giudicato dal Tribunale di Grosseto; tra queste in particolare la truffa giudicata dal Tribunale di Livorno, consumata il 30/05/2018, e quelle giudicate dal Tribunale di Lucca, commesse verso la fine del
mese di maggio. Per questi reati giudicati dai Tribunali di Lucca e Livorno risulta utilizzata la stessa Postepay, utilizzata per il reato commesso l’01/06/2018 e giudicato dal Tribunale di Grosseto.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso, avendo il giudice di merito formulato una plausibile valutazione sui fatti non sindacabile in sede di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Secondo costante orientamento, «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 27007401).
In questa indagine, il giudice dell’esecuzione deve desumere la prova del medesimo disegno criminoso «da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l’esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purchØ significativi»; ma in ogni caso non può essere escluso il riconoscimento della continuazione in ragione della mancanza di uno di tali indici, senza che si proceda alla valutazione tutti gli altri (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652- 01; analogamente Sez. 1, n. 17878 del 25/01/2017, Rv. 270196-01).
Il provvedimento impugnato ha evidenziato in punto di fatto, che, a fronte del riconoscimento del vincolo della continuazione tra una serie di altri delitti di truffa con ordinanza del Tribunale di Monza in data 09/01/2024, per le ulteriori condotte di truffa commesse in data 01/06/2018 in Grossetto e giudicate con sentenza in data 24/10/2023, irrevocabile dal 26/03/2024, non veniva addotto alcuno specifico elemento che potesse legarli alla medesima preordinazione che aveva sorretto gli altri.
Con congrua valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che il momento in cui era stata collocata la previa programmazione di tutti i delitti oggetto del medesimo disegno criminoso, già riconosciuto con ordinanza del Tribunale di Monza in data 09/01/2024, coincidesse con l’epoca di commissione del reato piø grave e con riferimento a quel momento ha verificato se vi fossero elementi che vi si ricollegasse l’ideazione dei reati del 01/06/2018.
Ha ritenuto pertanto irrilevante l’epoca di commissione degli altri reati satellite rispetto ai quali il ricorrente invoca di valutare la contestualità; la tesi difensiva tuttavia non vale ad evidenziare una lacuna nella decisione del giudice dell’esecuzione nØ un errore nella sua opzione valutativa, perchŁ il collegamento non può essere dedotto genericamente con uno qualsiasi dei reati avvinti nel medesimo disegno criminoso ma con quello sintomatico della maturazione della preordinata volontà di commetterli tutti.
NØ può avere rilievo il solo dato dell’identità di una delle Postepay in diverse condotte, visto che tale elemento, come ha rilevato il giudice dell’esecuzione, può essere semplicemente indicativo
di uno stile delinquenziale e non di una programmazione specifica di ciascuno dei singoli reati.
Le condotte sono peraltro caratterizzate da modalità di esecuzione solo parzialmente sovrapponibili.
Il ricorso di contro si limita a prospettare la possibilità di leggere gli indicatori di disomogeneità come non del tutto ostativi, senza tuttavia evidenziare quali sarebbero gli altri elementi idonei a smentire i principi di prova di estemporaneità delle condotte.
Si versa pertanto in un’ipotesi in cui la giurisprudenza di legittimità esclude che possa ravvisarsi un vizio di motivazione, poichØ «il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01).
4. Il ricorso deve essere quindi respinto con ogni conseguente statuizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 29/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME