Continuazione tra reati: quando la distanza temporale e il diverso modus operandi la escludono
L’istituto della continuazione tra reati rappresenta un’importante applicazione del principio del favor rei, consentendo di unificare sotto un’unica pena più violazioni di legge commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa valutazione da parte del giudice. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questo beneficio, chiarendo che una generica inclinazione a delinquere non può essere confusa con un programma criminale unitario e preordinato.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda il ricorso presentato da un soggetto condannato con tre sentenze definitive per reati commessi in momenti diversi. In particolare, i reati contestati erano: uno commesso nel 2007 e, a distanza di anni, una truffa e un furto aggravato commessi a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro nel 2012. L’interessato si era rivolto al Giudice dell’esecuzione chiedendo di riconoscere la continuazione tra reati, al fine di ottenere una rideterminazione della pena complessiva in senso più favorevole.
Il Tribunale, tuttavia, aveva respinto la richiesta, ritenendo insussistenti gli elementi necessari a configurare un’unica programmazione criminosa. Secondo il giudice, la notevole distanza cronologica tra il primo fatto e i successivi, unita alla diversità del modus operandi (truffa e furto), escludeva la possibilità di un disegno unitario. Inoltre, il furto di un cellulare era apparso come una decisione estemporanea, dettata da circostanze contingenti e non preventivabili.
La Decisione della Cassazione sulla continuazione tra reati
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la valutazione del Giudice dell’esecuzione. Gli Ermellini hanno sottolineato come la motivazione del provvedimento impugnato fosse logica, coerente e priva di vizi, e come il ricorrente si fosse limitato a presentare motivi di merito, non ammissibili in sede di legittimità.
La Corte ha colto l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia, tracciando una linea netta tra un disegno criminoso unitario e una semplice concezione di vita improntata al crimine. L’apprezzamento circa la sussistenza della continuazione è rimesso al giudice di merito e non può essere riconsiderato dalla Cassazione se adeguatamente motivato.
Le Motivazioni
L’ordinanza si sofferma su alcuni punti cruciali per comprendere la corretta applicazione dell’istituto.
Il Disegno Criminoso vs Stile di Vita Criminale
Il punto centrale della decisione è la distinzione fondamentale tra il ‘medesimo disegno criminoso’ e una generica ‘tendenza a delinquere’. La Corte ha chiarito che il programma criminoso non può essere confuso con uno stile di vita volto a trarre sostentamento dal crimine. Quest’ultima condizione viene sanzionata da altri istituti, come la recidiva, l’abitualità o la professionalità nel reato, che operano in senso opposto al favor rei.
Perché vi sia continuazione, è necessario che l’autore, prima di commettere il primo reato, abbia già programmato, almeno nelle sue linee essenziali, la serie di violazioni successive.
Gli Indicatori per la continuazione tra reati
La valutazione del giudice deve basarsi su indicatori concreti e specifici. La Cassazione elenca i principali criteri da considerare:
* Omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto.
* Contiguità spazio-temporale tra i fatti.
* Modalità della condotta (modus operandi).
* Sistematicità e abitudini programmate di vita.
Nel caso specifico, la distanza di cinque anni tra il primo e i successivi reati, nonché le diverse modalità operative, sono stati considerati elementi sufficienti a escludere un’unica programmazione.
Il Ruolo del Giudice di Merito
Infine, la Corte ha ribadito un principio cardine del processo di legittimità: l’accertamento degli indici sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso è un’attività di apprezzamento dei fatti che spetta esclusivamente al giudice di merito. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del tribunale, ma può solo verificare che la motivazione sia adeguata, congrua e priva di vizi logici o travisamenti dei fatti. Essendo la motivazione del Giudice dell’esecuzione ritenuta esauriente e logica, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso in materia di continuazione tra reati. Il beneficio non può essere concesso sulla base di una generica propensione a commettere illeciti, ma richiede la prova di un’unica programmazione iniziale che abbracci tutti gli episodi delittuosi. La distanza temporale significativa e la diversità nelle modalità di esecuzione dei reati sono potenti indicatori che giocano a sfavore del riconoscimento della continuazione, la cui valutazione, se ben motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
Quando più reati possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione?
Più reati possono essere considerati in continuazione solo se sono stati commessi in esecuzione di un ‘medesimo disegno criminoso’, ovvero se l’autore li aveva programmati tutti, almeno nelle loro linee essenziali, prima di commettere il primo della serie. La valutazione si basa su indici concreti come la vicinanza temporale, l’omogeneità delle condotte e del bene protetto.
Una generica tendenza a commettere reati è sufficiente per ottenere la continuazione?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che una concezione di vita improntata al crimine o una tendenza a delinquere non equivalgono a un disegno criminoso unitario. Questi aspetti sono valutati da altri istituti del diritto penale, come la recidiva o l’abitualità, che di solito comportano un inasprimento della pena.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti per concedere la continuazione negata in primo grado?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del caso. Il suo compito è verificare che la decisione del giudice di merito (in questo caso, il Giudice dell’esecuzione) sia basata su una motivazione logica, coerente e non contraddittoria. Se la motivazione è adeguata, la valutazione del giudice di merito è insindacabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4133 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4133 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
ritenuto che con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi ritenere l’unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le tre sentenz istanza specificate, ed ha osservato innanzitutto che le condotte sanzionate con la prima sentenza riguardassero fatti commessi nel 2007, ad una distanza cronologica con i fatti giudicati con le ulteriori due pronunce, che, in assenza di ulteriori indici, escludeva la possibil riconoscere un’unitarietà di ideazione; quanto alle condotte di cui alle ulteriori due senten rispettivamente una truffa commessa il 21/01/2012 ed un furto aggravato commesso il 26/03/2012, osservava il G.E. come ostasse al riconoscimento della continuazione la diversità di modus operandi e la circostanza che il fatto giudicato con la terza sentenza (furto di cellulare) apparisse il frutto di una decisione estemporanea, sorta da circostanze contingent non preventivabili ex ante;
ritenuta l’inammissibilità dell’impugnazione, perché basata su motivi di merito e aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo, con l’iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell’esecuzione;
ricordato infatti che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità sp temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitu programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fin valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comu frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074);
ricordato altresì che il programma criminoso non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento (venendo la stessa sanzionata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel re tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei: cfr. Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è pe natura indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologic lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori tra le diverse condotte poste in essere, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita; che l’accertamento degli indici sintomatici dell’unitarietà del disegno criminos rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quand
il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata);
rilevato altresì che il G. E., contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non si è sottratto dalla disamina circa il possibile riconoscimento parziale dell’invocata continuazione, motivando specificatamente sul mancato riconoscimento del beneficio tra le sentenze sub 2 e 3;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il