Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42813 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42813 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/site le conclusioni del PG
Il Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. con riguardo ai fatti giudicati da quattro sentenze irrevocabili, aventi ad oggetto reati in materia di stupefacenti ed RAGIONE_SOCIALE finalizzata al traffico di stupefacenti, commessi in un arco temporale ricompreso tra il 2007 e il 2012.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non ravvisabile l’unicità del disegno criminoso tra i reati di cui alle sentenze sub 1), 2) e 4), trattandosi di episodi d traffico di stupefacenti del tutto svincolati gli uni dagli altri, indicativi proclività dell’istante alla commissione di siffatta tipologia di reati e no dell’attuazione di una preventiva programmazione unitaria: ed invero, le condotte sub 2) e 4) hanno ad oggetto sostanze non omogenee e sono state commesse in località differenti con il concorso di soggetti diversi, mentre la condotta associativa sub 2) riguarda la partecipazione ad un sodalizio volto al traffico di stupefacenti, riferibile a tale NOME COGNOME.
Inoltre, la Corte territoriale ha negato il riconoscimento del vincolo tra gl illeciti sub 1) e 3), riguardanti rispettivamente una condotta di detenzione di sostanza stupefacente, inscrivibile nell’ambito delle attività del RAGIONE_SOCIALE, e la partecipazione ad un diverso sodalizio, operante nel settore del narcotraffico con finalità agevolatrice della famiglia COGNOME: al riguardo, ha osservato che il giudice della cognizione, nell’ambito del procedimento sub 3), ha escluso la ricorrenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa in capo al richiedente, reputando quest’ultimo inconsapevole del contributo prestato in favore della citata RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione illogica e apparente.
Il giudice dell’esecuzione, nell’escludere il vincolo della continuazione tra i reati oggetto dell’istanza, ha anzitutto travisato il contenuto di talune sentenze.
In particolare, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, con la sentenza sub 2), COGNOME è stato condannato non per la partecipazione ad un diverso sodalizio dedito al traffico degli stupefacenti, facente capo a NOME COGNOME, ma in relazione al reato di commercio di stupefacenti, realizzato in concorso con
NOME COGNOME, vertice dell’omonima RAGIONE_SOCIALE, e con esponenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con cui era venuto in contatto proprio in ragione della stabile collaborazione con il gruppo COGNOME.
Allo stesso modo, con riguardo alla sentenza sub 3), diversamente da quanto sostenuto dal giudice dell’esecuzione, l’aggravante dell’agevolazione mafiosa non è stata esclusa in ragione della mancata prova della funzionalizzazione della condotta al rafforzamento della sfera di operatività del RAGIONE_SOCIALE: invero, in relazione alla suddetta aggravante, la Suprema Corte aveva annullato la sentenza del giudice d’appello in cui si era dedotta, nei confronti del condannato, la sussistenza della finalità agevolatrice dell’RAGIONE_SOCIALE in maniera oggettiva, sulla base della sola attività di collaborazione con NOME COGNOME nello smercio degli stupefacenti e dalla appartenenza di quest’ultimo alla camorra, sollecitando così, il Supremo Consesso, un nuovo esame circa l’effettiva consapevolezza del contributo prestato all’attuazione del programma del sodalizio criminoso.
Peraltro, nella sentenza del giudice del rinvio, che ha poi escluso la contestata aggravante, si evince, dall’esame delle prove testimoniali e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dallo stesso NOME COGNOME, che il ricorrente aveva cooperato stabilmente con la famiglia COGNOME, sia agendo da corriere sia effettuando acquisti in proprio o assieme a COGNOME, e che egli veniva compensato per l’attività prestata in favore del RAGIONE_SOCIALE non con uno “stipendio”, ma con la gestione autonoma dello smercio di stupefacenti, assumendo perfino, in alcune occasioni, il ruolo di finanziatore degli acquisti di droga effettuati dagli stessi COGNOME.
Dunque, alla luce delle considerazioni di cui sopra, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto accogliere l’istanza in relazione ai reati di cui alle sentenze sub 1), 2) e 3), tenuto conto dell’esistenza degli indici rilevatori dell’identità del medesimo disegno criminoso, ovvero l’omogeneità dei reati e l’identità di scopo (si tratta, in tutti i casi, di reati connessi al narcotraffico), la contiguità temporale (tutti i r sono stati commessi in un arco temporale ricompreso tra il 2007 e il 2012), l’identità delle modalità operative (la contiguità criminale con le famiglie COGNOME e COGNOME, il costante ricorso, per i traffici illeciti, ai contatti telefonici).
Si duole, infine, il ricorrente dell’omessa valutazione della sussistenza del vincolo della continuazione parziale, quantomeno tra i fatti di spaccio giudicati dalla sentenza sub 2) e la condotta associativa oggetto della sentenza sub 3), considerato che, in relazione a tali fatti, sussistono chiari indici sintomatici di un comune cornice deliberativa, atteso che gli stessi si inseriscono nel medesimo contesto di operatività del RAGIONE_SOCIALE.
Considerato in diritto
1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.
2. Si osserva, in via generale, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451), in tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere.
Invero, il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Nel caso in cui la richiesta di applicare la disciplina della continuazione abbia ad oggetto un reato associativo e i reati fine non è sufficiente che i secondi rientrino nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso e che siano finalizzati a suo rafforzamento (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595 – 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, COGNOME, Rv. 275334 – 02).
In tale ipotesi, infatti, la continuazione tra il reato di partecipazione un’RAGIONE_SOCIALE e i reati fine può essere riconosciuta solo a condizione che il giudice verifichi puntualmente e in concreto che ogni specifico reato cui si riferisce la richiesta sia stato programmato “ab origine” al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio e che, pertanto, questo non sia legato a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, sopravvenuti ovvero non immaginabili al momento iniziale dell’RAGIONE_SOCIALE (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430).
Questa Corte ha avuto modo di precisare che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento
della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen.) (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430).
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, evidenziando come non sussistano elementi concreti in grado di comprovare l’esistenza di un’unica deliberazione iniziale tra i fatti di cui all’odierna istanza.
Ed invero, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, le diverse vicende criminose hanno ad oggetto sostanze diverse e sono distribuite lungo un ampio arco temporale di circa cinque anni, con intervalli temporali apprezzabili tra le varie condotte.
Inoltre, tutti gli episodi criminosi sono stati realizzati in collaborazione con soggetti e sodalizi criminali diversi, in località e contesti differenti.
Ciò posto, il giudice dell’esecuzione ha concluso, con motivazione adeguata e immune dai vizi censurati, che gli illeciti oggetto dell’istanza sono da ritenersi espressione della propensione a commettere una determinata tipologia di reati, in particolare nel settore del traffico degli stupefacenti, e che il condannato si sia determinato a delinquere sulla base di scelte estemporanee, sfruttando le occasioni che gli si erano, di volta in volta, presentate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024
Il presidente Il consigliere estensore