Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13099 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO
CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/gentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 10 maggio 2023 della Corte di assise di Reggio Calabria che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
al reato di omicidio aggravato dalla modalità e agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 575 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), giudicato dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria con sentenza divenuta definitiva il 2 luglio 2021;
2) al reato aggravato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73, 80 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, giudicati dalla Corte di appello di Torino con sentenza divenuta definitiva il 14 maggio 2010;
al reato di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen., riunito dal vincolo della continuazione con i reati sub 2 e giudicato ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.u.p. del Tribunale di Torino con sentenza divenuta definitiva il 12 giugno 2013.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione, pur dando atto nel corpo dell’ordinanza del fatto che tra i reati oggetto dell’istanza vi fossero evidenti profili di continuazione, avrebbe rigettato la richiesta, senza fornire sul punto alcuna valida motivazione, dopo essersi limitata a evidenziare che la Corte di assise di appello di Reggio Calabria aveva escluso la circostanza aggravante della premeditazione.
Così facendo, il giudice dell’esecuzione, non solo avrebbe offerto una motivazione illogica, ma avrebbe anche omesso di considerare che il giudice sub 1 aveva accertato che l’omicidio di NOME non aveva rappresentato un evento avulso dal contesto criminale in cui era maturato.
Il giudice dell’esecuzione, poi, avrebbe in maniera errata affermato che non assumeva alcun rilievo il fatto che al coimputato NOME COGNOME era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato sub 416-bis cod. pen. e l’omicidio di NOME COGNOME, nell’ambito della faida che aveva avuto l’epilogo con l’omicidio di NOME COGNOME.
Secondo il ricorrente, quindi, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto accogliere l’istanza, considerando la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali il fatto che i reati erano stati posti in essere nel medesimo arco temporale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha evidenziato che l’istanza difettava della prova circa la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’origine nelle linee essenziali per conseguire un determiNOME fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma delinquenziale.
Sul punto, si evidenzia che, con riferimento ai rapporti tra l’associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253).
Pertanto, il principio affermato in giurisprudenza per l’accertamento del medesimo disegno criminoso fra reato associativo e reati fine fa riferimento al momento genetico della deliberazione criminosa.
Nel caso di specie, secondo il giudice dell’esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che il reato sub 1 costituiva l’ultimo anello di una catena di omicidi maturati nel medesimo ambito familiare e criminale, causato da contrasti sorti nella gestione delle ingenti risorse economiche provento del vasto traffico illecito di sostanze stupefacenti, gestito dalle famiglie COGNOME e COGNOME.
Lo stesso giudice di secondo grado sub 1 aveva affermato l’insussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, sul presupposto che la decisione onnicidiaria, sebbene probabile epilogo di un programmato incontro chiarificatore nell’ambito del contesto delinquenziale nel quale gravitavano le parti coinvolte, doveva ritenersi frutto di una decisione estemporanea e improvvisa di COGNOME.
Il giudice dell’esecuzione, quindi, ha evidenziato che non era possibile ritenere che l’omicidio di NOME COGNOME potesse essere inserito nella deliberazione originaria e unica che aveva riunito gli ulteriori reati oggetto dell’istanza, in quant evento non prevedibile e non ricollegabile con le deliberazioni che avevano dato vita alle due realtà associative.
Non è configurabile, infatti, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, COGNOME Giudice, Rv. 275334-02).
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 07/12/2023