Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3268 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3268 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2023 del TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato elementi da cui desumere l’ideazione unitaria, da parte del singolo agente una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costit parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di un ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche ess (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 255156);
che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all’illecito, perché in tal c reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vit improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professio reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametr rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950);
che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essend necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito d programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596);
che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-tempo le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le ab programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenz non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinaz estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074)»;
che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tut predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprez anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significat
questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinal 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098);
che l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logic travisamento dei fatti;
che, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha escluso la riconducib al medesimo disegno criminoso dei reati – pure connotati da omogenea offensività ed in un’area parzialmente coincidente – per cui NOME COGNOME COGNOME st condannato con due diverse sentenze sul rilievo dell’anteriorità temporale d detenzione illecita di sedici dosi di cocaina, che, peraltro, gli è valsa l’ flagranza, rispetto al suo ingresso, successivo di circa due mesi, i associazione a delinquere, coinvolgente soggetti del tutto estranei alla vicenda, nell’ambito della quale, del resto, egli ha svolto un ruolo diverso articolato di quello di semplice spacciatore al dettaglio della sos stupefacente;
che, a fronte di tali convincenti e lineari considerazioni, il ricorrente considerazioni critiche di tangibile ed insuperabile genericità, in alcun idonee ad evidenziare, nell’ordinanza impugnata, crepe logiche di sorta tantomeno, a dimostrare che, all’atto del compimento di ciascuno dei re accertati in sede giurisdizionale, egli avesse programmato, sia pure in te generali, la commissione di quelli successivi;
che COGNOME pone l’accento, in particolare, sulla relativa contiguità cronol tra le condotte illecite, sulla loro collocazione nel medesimo contesto terri e sull’identità del bene giuridico leso, profili che il giudice dell’esecu debitamente considerato, ritenendoli, nondimeno, non idonei a comprovare l’anticipata ed unitaria programmazione di attività illecite reciproca autonome ed assai diverse anche per modalità esecutive;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ric con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favo della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 26/10/2023.