Continuazione tra Reati: La Cassazione Nega il Beneficio per Reati Occasionali
L’istituto della continuazione tra reati rappresenta un pilastro del nostro sistema sanzionatorio, consentendo di mitigare la pena per chi commette più illeciti nell’ambito di un unico progetto criminale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questo beneficio, negandolo in un caso in cui alcuni reati, sebbene collegati temporalmente e logisticamente ad altri, erano frutto di una decisione estemporanea e non di una programmazione iniziale.
I Fatti del Caso in Esame
Il ricorrente, già condannato per traffico di stupefacenti all’interno di un istituto penitenziario, aveva commesso ulteriori reati durante la detenzione. In particolare, si trattava di delitti di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, nonché di danneggiamento, commessi in un’unica occasione, e del reato di introduzione illecita di un telefono cellulare in carcere, avvenuto in un momento successivo. L’interessato aveva quindi chiesto al Tribunale di riconoscere la continuazione tra reati, unendo questi ultimi a quelli già unificati relativi al traffico di droga, al fine di ottenere una pena complessiva più favorevole.
La Decisione del Tribunale e le Doglianze del Ricorrente
Il Tribunale di Salerno aveva respinto la richiesta, ritenendo che i reati contro i pubblici ufficiali fossero del tutto occasionali e slegati dal traffico di stupefacenti. Allo stesso modo, il reato di introduzione del telefono era stato considerato non collegabile per la non omogeneità e la distanza temporale.
Il ricorrente ha impugnato questa decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo un vizio di motivazione. A suo dire, i reati di violenza erano direttamente collegati al traffico di droga, poiché scaturiti da tensioni tra fazioni rivali di detenuti che gestivano tali traffici illeciti all’interno del carcere. Pertanto, sussistevano gli indici di unicità di tempo, luogo e finalità necessari per il riconoscimento della continuazione.
La Valutazione della Cassazione sulla Continuazione tra Reati
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando pienamente la valutazione del Tribunale. I giudici supremi hanno chiarito che, per applicare la continuazione tra reati, non è sufficiente una generica connessione contestuale. È indispensabile che tutti i reati siano riconducibili a un’unica, originaria programmazione criminosa.
Nel caso specifico, i reati di violenza e resistenza contro il personale di sorveglianza non erano stati preordinati. Al contrario, sono stati considerati come una reazione occasionale ed estemporanea a problemi sorti durante lo svolgimento dell’attività di spaccio. Non era ipotizzabile, secondo la Corte, che l’agente avesse pianificato fin dall’inizio non solo di trafficare droga, ma anche di reagire violentemente a un eventuale intervento degli agenti penitenziari.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda sulla distinzione cruciale tra un piano criminoso unitario e una mera propensione alla devianza. La Corte ha ritenuto che le concrete modalità dei reati di violenza dimostrassero l’assenza di un unico disegno criminoso. Tali atti non erano funzionali al traffico di stupefacenti, ma rappresentavano piuttosto uno sfogo aggressivo, sintomatico di una generale inclinazione a delinquere. Per aversi continuazione, i reati successivi devono essere stati contemplati, almeno nelle loro linee generali, sin dal momento della prima ideazione criminale. Un evento imprevisto che scatena una reazione violenta interrompe questa catena programmatica, configurando un nuovo e autonomo impulso delittuoso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale: la continuazione tra reati non è un beneficio concesso a chiunque commetta più illeciti in un arco di tempo ravvicinato. Le corti hanno il dovere di analizzare in profondità le motivazioni e le modalità di ogni singolo reato per verificare se essi siano effettivamente tessere di un medesimo mosaico criminale, ideato sin dall’origine. La semplice contestualità o la generica finalità non bastano. È richiesta la prova di una deliberazione iniziale che abbracci l’intera sequenza dei delitti, escludendo quelli che, per la loro natura estemporanea e occasionale, rappresentano una deviazione non programmata dal piano originario.
È sufficiente che più reati siano commessi nello stesso luogo e periodo per ottenere la continuazione?
No. Secondo l’ordinanza, la mera unicità di spazio e tempo non è sufficiente. È necessario dimostrare l’esistenza di un medesimo disegno criminoso che unisca tutti i reati, concepito prima della commissione del primo reato.
Un reato commesso come reazione a un evento imprevisto può rientrare nella continuazione con reati precedenti?
No. La Corte ha stabilito che i reati decisi in modo occasionale ed estemporaneo, come reazione a problemi sorti durante l’esecuzione di un’altra attività criminosa, non possono essere considerati parte del disegno criminoso originario e quindi non beneficiano della continuazione.
Perché la Corte ha negato la continuazione tra il traffico di stupefacenti e i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale?
La Corte l’ha negata perché ha ritenuto i reati di violenza e resistenza come eterogenei (di natura diversa) e non preordinati insieme al traffico di droga. Essi sono stati considerati una reazione aggressiva non programmata, indicativa di una generica propensione alla devianza piuttosto che di un unico piano criminale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20757 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20757 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 07/11/1999
avverso l’ordinanza del 14/02/2025 del TRIBUNALE di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Salerno, in data 14 febbraio 2025, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con quattro diverse sentenze, relativi a delitti d varia natura commessi tra l’aprile 2019 e il 16/02/2021, ritenendo che i reati di cui agli artt. 336, 337, 635 cod. pen. commessi il 05/04/2019 siano slegati da quelli relativi al traffico di stupefacenti, già uniti in continuazione tra lor siano del tutto occasionali, e che il reato di cui all’art. 391-ter cod. pe commesso il 16/02/2021 non possa essere posto in continuazione con gli altri, per la non omogeneità e la distanza spazio-temporale;
rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione nell’avere il Tribunale negato la continuazione tra i delitti di traffico di stupefacenti e quelli di cui artt. 336, 337 e 635 cod. pen. commessi il 05/04/2019 all’interno del medesimo carcere in cui avveniva il traffico di droga, in quanto lo stesso collaboratore che ha svelato il traffico di stupefacenti ha collegato detti reati ai motivi di ranco insorti tra due opposte fazioni di detenuti che svolgevano tale traffico e il contestuale traffico di telefoni cellulari necessari per gestire l’attività di spaccio in quanto sussistono, in ogni caso, gli indici sintomatici della unicità di spazio e tempo, ed anche della medesima finalità;
ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in quanto le sue argomentazioni confermano la valutazione dell’ordinanza impugnata, secondo cui i reati indicati, del tutto eterogenei rispetto a quelli di traffico di stupefacenti i quali si chiede il riconoscimento della continuazione, non sono stati preordinati originariamente, neppure nelle loro linee generali, bensì sono stati decisi in modo occasionale ed estemporaneo, solo a seguito di problemi sorti nello svolgimento dell’altra attività criminosa, senza che tali problemi potessero essere ipotizzati sin dall’inizio, così da poter programmare anche una reazione aggressiva contro il personale di sorveglianza del carcere, che voleva impedire lo scontro tra i gruppi di detenuti in contrasto tra loro;
ritenuto, pertanto, che il ricorso sia manifestamente infondato perché motivazione dell’ordinanza impugnata è completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che le concrete modalità e le motivazioni dei delitti agli artt. 336, 337 e 635 cod. pen. sono state logicamente ritenute dimostra della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatiche, piutto di una propensione dell’istante ad una grave devianza, che si è concretizzat
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relazione ad un’occasione del tutto estemporanea (vedi Sez. U, n. 28659 del
18/05/2017, COGNOME Rv. 270074; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023,
Rv. 284420; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento
di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in data 08 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pe r sidente
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