Continuazione tra reati: la Cassazione chiarisce i requisiti
La continuazione tra reati, prevista dall’articolo 81 del codice penale, è un istituto giuridico che consente di applicare un trattamento sanzionatorio più mite a chi commette più violazioni della legge penale in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, il suo riconoscimento non è automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito quali sono i presupposti indispensabili per la sua applicazione, sottolineando l’importanza della prova di un programma criminoso unitario.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda il ricorso di un soggetto avverso un’ordinanza del Tribunale di Pescara. Quest’ultimo aveva negato l’applicazione della continuazione tra reati diversi commessi dal ricorrente. L’interessato, attraverso il suo ricorso, contestava tale decisione, sostenendo l’esistenza di un legame programmatico tra i vari illeciti.
L’Analisi della Corte sulla continuazione tra reati
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno pienamente condiviso le argomentazioni del provvedimento impugnato, evidenziando come mancassero elementi concreti per poter affermare che l’imputato avesse programmato tutti i reati sin dalla consumazione del primo.
Secondo la Corte, per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati, non è sufficiente una generica allegazione, ma è necessario fornire elementi specifici a sostegno della propria istanza. Nel caso di specie, questi elementi erano del tutto assenti.
Elementi ostativi al riconoscimento della continuazione
La decisione della Cassazione si è basata su due fattori principali:
1. La distanza temporale: Un notevole lasso di tempo tra la commissione dei diversi reati è stato considerato un indice contrario all’esistenza di un unico disegno criminoso.
2. La mancanza di allegazione probatoria: Il ricorrente non ha fornito alcuna prova specifica per dimostrare che i reati successivi fossero parte di un piano originario. Le sue censure sono state ritenute generiche e volte a sollecitare una rilettura del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte ha spiegato che, in assenza di prove contrarie, i reati commessi appaiono come il frutto di “autonome risoluzioni criminose”. Questa condotta, descritta come espressione di una “pervicace volontà criminale”, non è considerata meritevole dell’applicazione di istituti di favore come la continuazione. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto immune da vizi logici, in quanto ha correttamente applicato i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia. L’assenza di circostanze da cui desumere un’unica programmazione sin dall’inizio è stata decisiva per rigettare la richiesta, rendendo l’impugnazione un mero tentativo di sovrapporre una valutazione alternativa a quella, del tutto logica, del giudice di merito.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: per beneficiare della continuazione tra reati, è onere dell’interessato dimostrare, con elementi concreti e specifici, l’esistenza di un medesimo disegno criminoso che lega i diversi episodi delittuosi. La semplice affermazione non è sufficiente, soprattutto di fronte a indici contrari come una significativa distanza temporale tra i fatti.
Quando può essere negato il riconoscimento della continuazione tra reati?
Può essere negato quando mancano circostanze concrete da cui desumere che l’autore, sin dalla commissione del primo reato, avesse programmato anche i successivi, anche solo nelle linee generali.
Quali elementi sono decisivi per escludere un disegno criminoso unitario?
La distanza temporale tra i reati e la mancata allegazione, da parte dell’interessato, di specifici elementi a sostegno della propria istanza sono considerati elementi con rilievo decisivo per escluderlo.
Cosa accade se un ricorso si limita a sollecitare una lettura alternativa delle prove?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, poiché la Corte di Cassazione non ha il compito di riesaminare il merito delle prove, ma solo di valutare la correttezza logico-giuridica della decisione del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9795 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RAGUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/11/2023 del TRIBUNALE di PESCARA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legitti ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze da cui des NOME COGNOME , sin dalla consumazione del primo reato, avesse programma sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anc successivi, tenuto conto della distanza temporale tra essi e della mancata alle da parte dell’interessato, di specifici elementi a sostegno della propria istan contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risolu criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non merite dell’applicazione di istituti di favore;
Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sol una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuz sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice a quo;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con consegu condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ele atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibi versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.