Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32775 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32775 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME FILIPPO CASA NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Ferrara del 7/4/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 7.4.2025, il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha provveduto su una richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna nei confronti di NOME COGNOME: 1) sentenza della Corte di appello di Bologna del 5/6/2024, irrevocabile il 17.1.2025; 2) sentenza della Corte di appello di Bologna del 25.3.2024, irrevocabile il 10.1.2025; 3) sentenza della Corte di appello di Bologna del 13.1.2023, irrevocabile il 31.3.2023; 4) sentenza del Tribunale di Ferrara del 22.4.2021, irrevocabile il 30.5.2021.
Il Tribunale ha rigettato l’istanza, osservando che gli unici elementi invocabili a sostegno della continuazione, ovvero la stretta contiguità temporale e la sostanziale omogeneità degli illeciti, non sono di per sØ sufficienti, in assenza di ulteriori elementi sintomatici, a dimostrare che i singoli episodi fossero stati tutti previsti e deliberati fin dal primo momento in attuazione di un programma unitario.
Ad una verifica delle sentenze, invece, si deve ritenere che i reati fossero frutto di determinazione autonoma ed estemporanea e di una scelta di vita delinquenziale.
2.Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 111 Cost., 6 CEDU.
Il ricorso si duole che il provvedimento ha richiamato gli indicatori da valutare ai fini dell’applicazione della continuazione, ma ha poi genericamente ritenuto che non vi fosse la prova dell’unica ideazione criminosa, omettendo ogni valutazione circa gli indici prima individuati.
Nel caso di specie, sussistono l’omogeneità delle violazioni (tutte in tema di
stupefacenti commesse a Ferrara tra gli anni 2021 e 2023, ad eccezione di un reato di cui all’art. 337 cod. pen.), la stretta contiguità temporale e la prossimità geografica dei luoghi di consumazione: si tratta di indici del tutto pretermessi nella motivazione dell’ordinanza, la quale non spiega perchØ dovessero essere ritenuti dati neutri rispetto alla dimostrazione di una predeterminata programmazione unitaria.
La continuazione non può ridursi al caso in cui tutti i reati siano stati dettagliatamente progettati nello svolgimento, nei tempi e nelle modalità, in quanto una simile definizione di dettaglio non sarebbe conforme al dettato normativo che parla solo di ‘disegno’. ¨ sufficiente, invece, una programmazione che può essere anche di massima, con una previsione dei reati in linea AVV_NOTAIO e con riserva di adattamento alle eventualità del caso.
Con requisitoria scritta trasmessa il 5.6.2025, il AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO ha chiesto il rigetto del ricorso, generico e meramente contro-valutativo, che, oltre alla mera critica, non deduce nØ allega alcunchØ di diverso da quanto considerato dal giudice dell’esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Va premesso che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento Ł sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 – 01).
In questa prospettiva, deve ritenersi che la motivazione dell’ordinanza impugnata manca dei singoli elementi esplicativi che consentano di comprendere il percorso logicoargomentativo seguito dal giudice dell’esecuzione per escludere la sussistenza della continuazione.
Il provvedimento non richiama nemmeno i reati oggetto delle quattro sentenze di condanna irrevocabili a carico del ricorrente e non ne esamina in alcun modo la tipologia.
Peraltro, il giudice dell’esecuzione evidenzia, al contempo, che ricorrano nel caso di specie alcuni degli ‘elementi idonei a dimostrare la originaria univocità del disegno criminoso’, che individua nella ‘stretta contiguità temporale’ e nella ‘sostanziale omogeneità sussistente tra gi illeciti giudicati separatamente’.
Dunque, l’ordinanza stessa riconosce che siano ravvisabili in astratto significativi indici rivelatori della medesimezza del disegno criminoso.
Ciò nondimeno, il giudice dell’esecuzione ritiene di rigettare l’istanza, considerando insufficienti quegli indici, in assenza di ulteriori elementi sintomatici dell’unicità della iniziale ideazione dei reati per cui NOME Ł stato condannato.
Ma, in definitiva, non risulta per quali motivi si stimino irrilevanti gli indici della contiguità temporale e della omogeneità tipologica, nØ quali eventuali elementi ulteriori rispetto a quelli già disponibili siano necessari per ritenere sussistente l’unicità del disegno criminoso sottostante ai reati commessi.
Per vero, l’ordinanza aggiunge che ‘una approfondita verifica’ delle sentenze rivela che le condotte siano frutto di ‘una scelta di vita’, ma non dà conto dei dati concreti che hanno costituito oggetto di verifica e, di conseguenza, non spiega, dopo averla meramente affermata, perchØ la commissione dei delitti sia riconducibile ad una scelta di vita anzichØ ad una unitaria deliberazione originaria.
2. In definitiva, deve ritenersi che la motivazione dell’ordinanza impugnata non esponga
in modo concludente le ragioni per cui la ricorrenza di significativi indici sintomatici della identità del disegno criminoso – che pure individua lo stesso giudice dell’esecuzione – non consenta poi di ravvisare l’unicità del disegno criminoso alla base dei reati per i quali il ricorrente chiede l’applicazione della disciplina della continuazione.
Non emerge dal provvedimento, cioŁ, a quali elementi concreti sia stata ancorata una valutazione che riconduca la reiterazione delle condotte criminose esclusivamente ad una scelta di vita di NOME e a una AVV_NOTAIO tendenza a porre in essere determinati reati, pur in presenza, per converso, di elementi rivelatori della continuazione.
Se Ł vero che una programmazione e deliberazione unitaria non possono essere desunte sulla sola base dell’analogia dei singoli reati o dell’unitarietà del contesto, ovvero ancora della identità della spinta a delinquere o della brevità del lasso temporale che separa lo svolgimento dei diversi episodi, neppure può dubitarsi che ciascuno di codesti fattori, aggiunto ad altro, incrementa la possibilità che debba riconoscersi l’esistenza del medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all’aumento delle coincidenze indiziarie favorevoli (cfr. anche, in proposito, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 5/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
Ne consegue, pertanto, che la motivazione dell’ordinanza Ł da considerarsi, per un verso, meramente apparente, nel senso che si Ł avvalsa di argomentazioni prive ex se di efficacia dimostrativa della soluzione solo apoditticamente affermata, e, per l’altro, contraddittoria, giacchØ, pur avendo individuato elementi suscettibili di essere valutati favorevolmente all’istante, perviene ad una conclusione inconciliabile con quegli elementi senza rendere pienamente conto delle relative ragioni.
Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ferrara in diversa composizione fisica, per un nuovo esame dell’istanza che tenga conto dei criteri di valutazione sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ferrara. Così Ł deciso, 01/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME