Continuazione tra Reati: La Prova del Disegno Criminoso è a Carico del Richiedente
L’istituto della continuazione tra reati, previsto dall’articolo 671 del codice di procedura penale, rappresenta una possibilità importante per chi ha subito più condanne. Permette, infatti, di unificare le pene sotto un’unica egida, quella del ‘medesimo disegno criminoso’, con un risultato spesso più mite. Tuttavia, un’ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che ottenere questo beneficio non è automatico: l’onere di provare l’esistenza di un piano unitario grava su chi lo richiede, e la valutazione del giudice di merito gode di ampia autonomia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un soggetto condannato con più sentenze irrevocabili. L’interessato si era rivolto al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Marsala, in qualità di giudice dell’esecuzione, per chiedere il riconoscimento della continuazione tra reati diversi. La sua richiesta era finalizzata a ottenere una rideterminazione della pena complessiva in un’ottica più favorevole.
Il GIP, tuttavia, rigettava l’istanza. Contro questa decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un errore di valutazione da parte del giudice.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente basava le sue doglianze su due punti principali, previsti dall’articolo 606 del codice di procedura penale: la violazione di legge e il vizio di motivazione. Sosteneva che il giudice dell’esecuzione non avesse adeguatamente considerato elementi chiave che, a suo dire, dimostravano un’unica regia criminale. In particolare, evidenziava l’omogeneità delle violazioni commesse e la loro prossimità temporale, fattori che avrebbero dovuto condurre a una conclusione diversa.
Secondo la difesa, il provvedimento impugnato era carente perché non aveva analizzato in modo compiuto la connessione tra i fatti, tralasciando di valorizzare gli indizi di un unico disegno criminoso.
L’Analisi della Corte e i Limiti della Continuazione tra Reati
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del GIP. La motivazione degli Ermellini è chiara e si fonda su principi consolidati. Innanzitutto, la Corte ha sottolineato che il giudice dell’esecuzione aveva fornito una motivazione ampia e logicamente coerente. Egli aveva considerato gli argomenti della difesa, ma li aveva valutati in modo diverso, concludendo per la disomogeneità degli illeciti.
La decisione del giudice di merito si basava sull’analisi delle diverse modalità esecutive, dell’epoca dei fatti, dei soggetti coinvolti e, in alcuni casi, della diversa natura dei reati. Questa eterogeneità, secondo il GIP, era incompatibile con l’idea di un’originaria e unitaria progettazione criminale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha colto l’occasione per ribadire due principi fondamentali.
Il primo riguarda l’onere della prova: spetta al condannato che chiede la continuazione tra reati dimostrare l’esistenza del disegno criminoso. Il dubbio sulla sua esistenza non può risolversi a favore del reo (principio del favor rei), poiché si andrebbe a incidere sulla certezza di una pena già passata in giudicato.
Il secondo principio attiene ai limiti del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio di merito; non può, cioè, riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente. Il suo compito è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logica della motivazione. Se la motivazione del giudice di merito è plausibile e priva di vizi manifesti, la decisione è insindacabile, anche se il ricorrente propone una lettura alternativa degli stessi elementi fattuali.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza stabilisce che, per ottenere l’applicazione della continuazione tra reati, non basta indicare elementi generici come la vicinanza temporale. È necessario fornire una prova concreta di un piano criminoso unitario e preordinato. La decisione del giudice di merito, se ben motivata, è sovrana nella valutazione dei fatti. Per il ricorrente, la decisione si è tradotta nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso e nella condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando si può chiedere la continuazione tra reati?
Si può chiedere quando più reati sono stati commessi in esecuzione di un ‘medesimo disegno criminoso’, ovvero un piano unitario ideato prima di commettere il primo reato. La richiesta va presentata al giudice dell’esecuzione dopo che le sentenze sono diventate definitive.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto che il ricorso non presentasse vizi di legittimità, ma tentasse di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. Il giudice di merito aveva fornito una motivazione logica per escludere il disegno criminoso, evidenziando la disomogeneità dei reati.
A chi spetta dimostrare l’esistenza di un disegno criminoso unico?
Secondo l’ordinanza, che richiama consolidata giurisprudenza, l’onere di dimostrare l’esistenza di un’originaria e unitaria progettazione dei comportamenti criminosi spetta al ricorrente che chiede il riconoscimento della continuazione. Il semplice dubbio sulla sua esistenza non è sufficiente per ottenerla.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39599 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39599 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MARSALA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/05/2025 del GIP TRIBUNALE di MARSALA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 26/05/2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala rigettava la richiesta di NOME COGNOME, volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze irrevocabili sub 1), 2) e 3) del provvedimento impugNOME;
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, perché la Corte territoriale non aveva valorizzato né compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso quali l’omogeneità delle violazioni penali e la prossimità temporale delle condotte che non si ravvisa nell’ampia motivazione del provvedimento alcun argomento difensivo o alcuna circostanza di fatto che non siano stati riportati e apprezzati;
che il ricorrente propone un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione con adeguata motivazione, che tiene conto della prospettazione della difesa e degli indicatori evocati nell’istanza come collante di tutte le condotte; tuttavia li apprezza diversamente, secondo un plausibile percorso logico, e conclude che gli illeciti risultano disomogenei per modalità, epoca, soggetti compartecipi e talvolta anche per i titoli di reato;
che doveva quindi ritenersi indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01) e l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del “favor rei”, in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019);
che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugNOME o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).
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Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il Consiglier estensore
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