Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8840 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8840 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BATTIPAGLIA il 09/01/1977
avverso l’ordinanza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con ordinanza del 27 febbraio 2023, la Corte di appello di Salerno, quale Giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta avanzata da NOME COGNOME finalizzata ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in rela ai reati giudicati con la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno 15 novembre 2017 e con la sentenza della Corte di appello di Salerno del 5 ottobre 2017;
che, avverso l’ordinanza, NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo i vizi di violazione di legge e di motivazione;
che la Prima Sezione di questa Corte, con sentenza del 27 ottobre 2023, aveva annullato l’ordinanza con rinvio per un nuovo giudizio, rilevando che il provvedimento impugnato non esplicitava «gli elementi processuali che giustificavano il rigetto dell’istanza del condannat che la Corte di appello aveva fatto «incongrui … riferimenti motivazionali alla sentenza n. 3 del 15 giugno 2021» della Sesta Sezione di questa Corte;
che, con ordinanza emessa 1’8 ottobre 2024, la Corte di appello di Salerno, in sede di rinvio, ha rigettato l’istanza finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione;
che, avverso la “nuova” ordinanza di rigetto, NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, i vizi d motivazione (lett. e) e di mancata assunzione di una prova decisiva (lett. d), in relazione al 81 cod. pen.;
che l’unico motivo di ricorso, in tutte le censure nelle quali si articola, è manifestam infondato, atteso che la Corte di appello, con rigore logico-argomentativo, ha chiarito le rag per le quali ha negato l’invocata continuazione (cfr., in particolare, pagine 4 e ss. dell’ordi impugnata), ragioni rispetto alle quali questa Corte – dati i limiti del giudizio di legittim può effettuare valutazioni diverse, trattandosi di scelte che riguarderebbero il merito del giud che la decisione della Corte di appello appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte ch ha affermato che, ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati assoc «non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all’omogeneità delle condotte occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271569; Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, COGNOME, Rv. 281375);
che l’ordinanza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva depositata dall’avv. COGNOME non si pone affatto in contrasto con la sentenza di annullament pronunciata dalla Prima sezione di questa Corte, avendo la Corte territoriale rigorosamente esplicitato gli elementi posti a base della decisione e non avendo fatto riferimenti incongru altri provvedimenti;
che la deduzione secondo la quale la Settima sezione di questa Corte non sarebbe «la sezione competente per la trattazione del presente ricorso», atteso che essa sarebbe «chiamata a esaminare esclusivamente i ricorsi fondati su motivi non consentiti», è manifestamente infondata, atteso che la ripartizione tra le sezioni non è un profilo che attiene alla competen che, in ogni caso, la procedura prevista dall’art. 610, comma 1, cod. proc. pen. riguarda tut casi in cui il presidente della Corte di cassazione – o, per esso, il consigliere da lui del rilevi «una causa di inammissibilità dei ricorsi»; che l’art. 610 cod. proc. pen., persegu finalità di accelerazione dei tempi di definizione dei ricorsi e di deflazione del carico comple di pendenze della Corte di cassazione, delinea il meccanismo interno, che risponde esclusivamente a finalità organizzative dell’ufficio, di ripartizione dei procedimenti penden le sezioni ordinarie e quella denominata sezione “filtro”, o settima sezione penale, deputata a delibazione dei ricorsi che, a seguito di preliminare verifica da parte dei magistrati appositame delegati dal primo Presidente, sono stati immediatamente individuati come inammissibili;
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente