Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14997 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14997 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 12/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell’interesse di NOME COGNOME, con riferimento a cinque condanne inflitte in anni che vanno dal 2014 al 2020.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., censurando in particolare la inadeguata considerazione della natura omogenea dei reati commessi e, al contrario, la valorizzazione della sola distanza temporale esistente fra i fatti.
La difesa ha anche presentato memoria, a mezzo della quale ha ribadito le ragioni sulle quali si basa l’impugnazione, domandando l’a,ssegnazione del procedimento alla sezione di competenza, con fissazione dell’udienza pubblica di discussione. Nella memoria si contrasta, in particolare, la valutazione circa il fatto che le doglianze della difesa siano in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità.
Le censure poste a fondamento dell’impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l’ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, asseritamente emergenti dall’esame delle c:ondotte delittuose realizzate. Dette critiche, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di doglianza che, nel provvedimento impugNOME, risultano già adeguatamente vagliati e disattesi – secondo un corretto argomentare giuridico – dal Giudice dell’esecuzione. In tale ordinanza, invero, si evidenzia come i latti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano slegati tra loro, apparendo quindi frutto di separate volizioni. Trattasi, infatti, di condotte separate tra loro da notevole lasso temporale. La motivazione adottata dal Giudice dell’esecuzione, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 7 marzo 2024.