Continuazione tra Reati: Quando il Tempo Spezza il Piano Criminale
L’istituto della continuazione tra reati rappresenta una colonna portante del nostro sistema sanzionatorio, un meccanismo di favor rei che consente di mitigare la pena per chi commette più violazioni della legge penale in esecuzione di un medesimo disegno. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa valutazione da parte del giudice. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire i criteri per il suo riconoscimento, sottolineando il peso decisivo del fattore cronologico.
I Fatti del Caso
Una persona condannata si è rivolta alla Corte di Cassazione per contestare la decisione della Corte d’Appello, la quale aveva negato l’applicazione della continuazione tra reati a due nuovi delitti – rapina e lesioni aggravate commessi nel 2018 – rispetto ad altri fatti già unificati sotto lo stesso vincolo. L’obiettivo della ricorrente era ottenere un trattamento sanzionatorio complessivamente più favorevole, facendo rientrare anche i nuovi episodi in un unico “programma” criminale originario.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Secondo gli Ermellini, gli argomenti proposti erano manifestamente infondati e in contrasto con la giurisprudenza consolidata. In particolare, il ricorso mirava a una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità, dove il compito della Corte è verificare la corretta applicazione del diritto.
## Le Motivazioni: La Distinzione tra Piano Unitario e Stile di Vita Criminale
La Corte ha basato la sua decisione su un punto fondamentale: la distinzione tra un “medesimo disegno criminoso” e una generica “concezione di vita improntata al crimine”.
1. Il Fattore Cronologico come Indice Decisivo: I giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato il dato cronologico. Un notevole lasso di tempo tra la commissione dei reati, unitamente a condanne e periodi di detenzione intermedi, costituisce un forte indizio dell’assenza di una volizione unitaria. Questi elementi spezzano la continuità del presunto piano originario, facendo apparire i nuovi reati come frutto di decisioni autonome e successive, piuttosto che come tappe di un programma prestabilito.
2. Unico Disegno vs. Abitudine al Crimine: La continuazione tra reati presuppone un piano deliberato ab origine, che abbracci tutti gli episodi delittuosi. Non può essere confusa con la semplice inclinazione a delinquere o con la scelta di trarre sostentamento da attività illecite. Queste ultime condotte, infatti, sono valutate da altri istituti del diritto penale, come la recidiva, l’abitualità o la professionalità nel reato, che operano secondo logiche diverse e spesso comportano un inasprimento della pena.
La Corte ha quindi ribadito che per applicare la continuazione è necessario dimostrare l’esistenza di un programma unitario, non essendo sufficiente invocare una generica tendenza a commettere reati.
## Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, riafferma che chi invoca l’applicazione della continuazione tra reati ha l’onere di fornire elementi concreti a sostegno dell’esistenza di un piano criminoso unico e preordinato. In secondo luogo, il fattore tempo si conferma un ostacolo quasi insormontabile: una significativa distanza temporale tra i fatti rende molto difficile, se non impossibile, sostenere la tesi dell’unicità del disegno. Infine, la decisione chiarisce che uno stile di vita criminale, pur essendo socialmente e giuridicamente riprovevole, non si traduce automaticamente nel beneficio di un trattamento sanzionatorio più mite, che rimane ancorato alla prova rigorosa di una programmazione unitaria di tutti i delitti.
È sufficiente avere uno ‘stile di vita criminale’ per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati?
No. La Corte di Cassazione chiarisce che la continuazione richiede un ‘medesimo disegno criminoso’, ovvero un piano unitario che abbracci tutti i reati. Una generica concezione di vita improntata al crimine non è sufficiente e viene sanzionata da altri istituti come la recidiva o l’abitualità nel reato.
Un lungo periodo di tempo tra un reato e l’altro può impedire l’applicazione della continuazione?
Sì. Secondo la Corte, il dato cronologico è un elemento decisivo. Un notevole lasso di tempo tra i reati, specialmente se intervallato da condanne o carcerazioni, è un forte indicatore che interrompe l’unicità del programma criminale e porta a escludere la continuazione.
Cosa significa che il ricorso è stato dichiarato ‘inammissibile’ in questo contesto?
Significa che il ricorso non poteva essere esaminato nel merito perché le censure sollevate non riguardavano la violazione della legge, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti (come l’esistenza del piano criminale). Questo tipo di riesame non è consentito davanti alla Corte di Cassazione, il cui compito è solo quello di verificare la corretta interpretazione e applicazione delle norme giuridiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3258 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3258 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a NOTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01, correttamente richiamata dal COGNOME dell’esecuzione).
Osservato che l’ordinanza impugnata ha, invero, valorizzato il dato cronologico correttamente, atteso che tra gli indici sintomatici costituisce senza dubbio elemento decisivo (si veda per tutte Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012 – dep. 11/09/2012, COGNOME e altri, Rv. 253664) – oltre alle condanne e alle carcerazioni intercorse tra i reati, al fin di escludere che i reati per i quali era stata richiesta la applicazione della continuazione (rapina e lesioni aggravate commesse nel settembre 2018) si connotassero per l’unitarietà del programma sottostante agli ulteriori fatti già unificati sotto il vincolo d continuazione; programma che non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento (venendo la stessa sanzionata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalit nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordiNOME al favor rei : cfr. Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950).
Preso atto che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il consigliere estensore