Continuazione tra Reati: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’istituto della continuazione tra reati, previsto dall’articolo 81 del codice penale, è uno strumento fondamentale per garantire un trattamento sanzionatorio equo e proporzionato a chi abbia commesso più violazioni della legge penale in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la quantificazione della pena da parte del giudice è un’attività discrezionale che può essere contestata solo entro limiti ben precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quando le censure sulla misura della pena diventano inammissibili.
Il Caso in Esame: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Il caso trae origine dalla decisione di una Corte d’Appello che, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva accolto la richiesta di un condannato di applicare la disciplina della continuazione tra reati a diverse sentenze definitive. I reati erano di notevole gravità, spaziando dall’associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) al traffico di stupefacenti e a svariate ipotesi di tentata estorsione. La Corte d’Appello aveva rideterminato la pena complessiva in ventidue anni, due mesi e venti giorni di reclusione.
Il condannato, non soddisfatto della quantificazione, ha proposto ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano specificamente su due aspetti: l’aumento di pena di quattro anni per il reato di associazione mafiosa e l’aumento complessivo di cinque anni, due mesi e venti giorni per cinque episodi di tentata estorsione, ritenuti eccessivi.
La Valutazione della Cassazione sulla Continuazione tra Reati
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo i giudici supremi, il provvedimento impugnato aveva fornito una motivazione adeguata e logica per gli aumenti di pena applicati.
Per quanto riguarda il reato associativo, l’aumento è stato considerato coerente e congruo in ragione della “gravità e pluralità dei fatti e del tempo di permanenza” nel sodalizio criminale. Relativamente alle tentate estorsioni pluriaggravate, la Corte ha osservato che l’aumento per ciascun episodio era inferiore a un anno e quattro mesi, una misura ritenuta minima e, pertanto, sufficientemente giustificata.
I Principi delle Sezioni Unite e i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte ha richiamato un importante principio, già affermato dalle Sezioni Unite (sentenza “Pizzone” del 2021), secondo cui il giudice deve motivare l’uso del potere discrezionale nella determinazione della pena. Tuttavia, ha anche ribadito che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito.
Le doglianze del ricorrente, secondo la Corte, erano tese a sollecitare “una diversa e alternativa lettura” degli elementi di fatto, un’operazione non consentita in sede di legittimità. Se la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e non viola la legge, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La motivazione del giudice dell’esecuzione è stata giudicata adeguata e coerente con i principi di legge. Per il reato associativo, l’aumento di pena è stato giustificato dalla gravità e dalla durata del crimine. Per le tentate estorsioni, gli aumenti sono stati considerati minimi e, quindi, non meritevoli di censura. La Corte ha concluso che le lamentele del ricorrente non denunciavano un vizio di legittimità (come una violazione di legge o una motivazione illogica), ma miravano a ottenere una nuova valutazione nel merito della congruità della pena, attività preclusa in sede di Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena è sindacabile in Cassazione solo per vizi di legalità o di motivazione manifesta. Non è sufficiente che l’imputato non concordi con la quantificazione della pena; è necessario dimostrare che il giudice abbia commesso un errore di diritto o abbia argomentato la sua decisione in modo palesemente illogico o contraddittorio. La decisione consolida l’orientamento secondo cui una motivazione sufficiente, anche se sintetica, rende l’aumento di pena per la continuazione tra reati incensurabile in sede di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la misura dell’aumento di pena applicato per la continuazione tra reati?
Sì, ma solo se si denuncia una violazione di legge o un vizio di motivazione, come una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova e diversa valutazione sulla congruità della pena se quella del giudice di merito è adeguatamente giustificata.
Cosa si intende per motivazione ‘congrua’ e ‘sufficiente’ riguardo all’aumento di pena?
Significa che il giudice ha spiegato in modo coerente le ragioni della sua decisione, tenendo conto di elementi concreti come la gravità dei fatti, la loro pluralità e la durata della condotta criminosa. Nel caso specifico, un aumento è stato ritenuto congruo per il reato associativo e minimo per le tentate estorsioni, con una motivazione giudicata sufficiente dalla Corte.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, la Corte non esamina il merito della questione. Di conseguenza, il provvedimento impugnato diventa definitivo e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1395 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1395 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/05/2025 della Corte d’appello di Reggio calabria dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la Corte di Appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. in relazione ai fatti oggetto di diverse sentenze di condanna pronunciate nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 74 D.P.R. 309 del 1990, 416-bis e 56 e 629 cod. pen. e altro e ha pertanto quantificato la pena complessiva in anni ventidue, mesi due e giorni venti di reclusione;
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli aumenti applicati in continuazione con riferimento al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. oggetto della sentenza c.d. Crimine, quantificato in quattro anni, e a cinque ipotesi di tentata estorsione oggetto del procedimento ‘Morsa sugli appalti’, quantificato complessivamente in anni cinque e mesi due e giorni venti;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine agli aumenti applicati in continuazione sia con riferimento al reato associativo, per cui a fronte della gravità e pluralità dei fatti e del tempo di permanenza l’aumento Ł coerentemente indicato come congruo, sia in ordine alle tentate estorsioni pluriaggravate per le quali un aumento pari a meno di un anno e quattro mesi ognuna appare minimo e la motivazione sul punto risulta pertanto sufficiente e coerente con i principi contenuti nella sentenza delle Sezioni unite pure citata dalla difesa (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non Ł consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle
Ord. n. sez. 17561/2025
CC – 04/12/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME