Continuazione tra reati: la Cassazione fissa i paletti per l’impugnazione
L’istituto della continuazione tra reati, disciplinato dall’articolo 671 del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire un trattamento sanzionatorio equo e proporzionato a chi abbia commesso più reati in esecuzione di un unico disegno criminoso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui limiti di ammissibilità dei ricorsi presentati contro le decisioni che applicano tale istituto. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un condannato avverso un’ordinanza della Corte d’Appello di Lecce, in qualità di giudice dell’esecuzione. La Corte territoriale aveva accolto l’istanza del condannato, riconoscendo il vincolo della continuazione tra reati oggetto di tre diverse sentenze di condanna. Di conseguenza, aveva proceduto a rideterminare la pena complessiva, fissandola in ventidue anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione.
Nonostante l’accoglimento della sua richiesta, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando presunte violazioni di legge e vizi di motivazione nella modalità con cui la Corte d’Appello aveva calcolato la nuova pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla continuazione tra reati
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che le censure mosse dal ricorrente non evidenziavano reali violazioni delle norme procedurali o sostanziali, ma si traducevano in una semplice manifestazione di disaccordo con la valutazione, del tutto logica e corretta, operata dal giudice dell’esecuzione. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su una rigorosa analisi del provvedimento impugnato, concludendo che il giudice dell’esecuzione avesse agito nel pieno rispetto della legge. In particolare, le motivazioni si fondano sui seguenti punti chiave:
1. Corretta Individuazione del Reato Più Grave: La Corte d’Appello ha correttamente individuato il reato più grave, punto di partenza per il calcolo della pena, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 187 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
2. Logicità nel Calcolo della Pena: Il calcolo è partito dalla pena inflitta per il reato base (identificato nel capo 1 della sentenza sub 2), considerata ‘al lordo della riduzione per il rito’. Successivamente, il giudice ha ritenuto congrui e mantenuto fermi gli aumenti per la continuazione interna già stabiliti in precedenza, per poi calcolare in modo specifico gli ulteriori aumenti per i reati oggetto delle altre sentenze.
3. Insussistenza di Violazioni di Legge: Le lamentele del ricorrente sono state qualificate come ‘affermazioni di mero dissenso’. Non sono state indicate specifiche norme che sarebbero state violate, né vizi logici evidenti nella motivazione del giudice. Il ricorso si limitava a richiedere una diversa, e più favorevole, commisurazione della pena, un’attività che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è congrua e priva di vizi.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel diritto processuale penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per contestare una decisione sulla continuazione tra reati, non è sufficiente esprimere il proprio disaccordo con il calcolo della pena effettuato dal giudice. È necessario, invece, dimostrare in modo specifico e puntuale dove il giudice abbia commesso un errore di diritto o dove la sua motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria. In assenza di tali elementi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti condanne accessorie per il ricorrente.
Quando si può chiedere il riconoscimento della continuazione tra reati?
Si può chiedere in fase esecutiva, ovvero dopo che le sentenze sono diventate definitive, rivolgendosi al giudice dell’esecuzione per unificare le pene relative a reati commessi in attuazione di un medesimo disegno criminoso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni del ricorrente non indicavano specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione, ma si limitavano a esprimere un ‘mero dissenso’ rispetto alla valutazione del giudice, che invece era stata ritenuta congrua e logica.
Come si calcola la pena in caso di applicazione della continuazione tra reati?
Il giudice deve prima individuare il reato per cui è prevista la pena più grave; su questa pena base, applica poi degli aumenti per ciascuno degli altri reati ‘satellite’, secondo un criterio di congruità e logicità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39621 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39621 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 31/03/2025, con la quale la Corte di appello di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto delle sentenze sub 1), 2) e 3) dell’istanza e ha rideterminato la pena in anni ventidue, mesi tre e giorni dieci di reclusione;
Ritenuto che con i motivi di ricorso proposti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. si lamentano violazioni di legge e vizi di motivazione, che non trovano riscontro nella motivazione del provvedimento;
che l’ordinanza impugnata ha individuato il reato più grave in ossequio al disposto di cui all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. ed ha preso le mosse dalla pena inflitta per il reato di cui al capo 1) della sentenza sub 2), come si legge nel provvedimento, «al lordo della riduzione per il rito», ha ritenuto congrui, e pertanto ha mantenuto fermi, gli aumenti per la continuazione interna già fissati dal giudice della cognizione per gli altri reati giudicati con le sentenze sub 1), 2) e 3) e ha quindi specificamente calcolato gli aumenti in relazione alle sentenze sub 1) e 2);
che la richiesta di una diversa commisurazione, in assenza di specifiche violazioni di legge, si risolve nella formulazione di affermazioni di mero dissenso;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il Con i sigrre estensore