Continuazione tra Reati: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’istituto della continuazione tra reati è uno strumento fondamentale nel diritto penale, volto a mitigare il trattamento sanzionatorio per chi commette più illeciti sotto l’impulso di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio è subordinato a rigorose valutazioni di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso per cassazione quando la richiesta di continuazione è già stata respinta dal giudice dell’esecuzione.
Il Fatto: La Richiesta di Riconoscimento della Continuazione
Il caso trae origine dalla richiesta di un condannato di vedere riconosciuta la continuazione tra diversi reati, oggetto di distinte sentenze irrevocabili. La richiesta era stata presentata al Tribunale di Ancona, in qualità di giudice dell’esecuzione, organo competente a decidere sulle questioni che insorgono dopo il passaggio in giudicato della condanna.
Il Tribunale, dopo aver esaminato gli atti, aveva respinto la domanda. La motivazione di tale rigetto si fondava sull’assenza di elementi concreti che potessero dimostrare l’esistenza di un’unica ideazione criminosa alla base delle diverse condotte illecite. In altre parole, il giudice non aveva ravvisato quel ‘filo rosso’ programmatico che unisce i vari episodi criminali, elemento indispensabile per poter applicare il più favorevole regime della continuazione.
L’Appello e i Limiti del Giudizio sulla Continuazione tra Reati
Contro la decisione del Tribunale, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. L’obiettivo era ottenere un annullamento dell’ordinanza e una nuova valutazione della sua richiesta.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha una funzione ben precisa: non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un giudice di ‘legittimità’. Il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
Proprio su questo punto si è incagliato il ricorso. La critica mossa dal ricorrente, secondo la Suprema Corte, non evidenziava un errore di diritto, ma si risolveva in una richiesta di rivalutare gli elementi fattuali già ponderati dal giudice dell’esecuzione. Un tentativo, quindi, di ottenere una nuova analisi del merito, operazione preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per ‘motivi non consentiti’. Nel suo provvedimento, ha sottolineato come il giudice dell’esecuzione avesse compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio. Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale per escludere la ricorrenza di una comune ideazione era stato logico e coerente.
I giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato: quando la decisione impugnata si basa su una motivazione esauriente e priva di vizi logici, le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove o degli indizi non possono trovare accoglimento in Cassazione. La critica del ricorrente era, in sostanza, una mera richiesta di riconsiderazione del materiale probatorio, non consentita.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza automatica prevista dalla legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente nel promuovere un’impugnazione palesemente infondata. Per tale ragione, lo ha condannato anche al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Questa ordinanza riafferma con chiarezza la distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità, ponendo un argine ai ricorsi che, anziché denunciare reali violazioni di legge, mirano a ottenere un’improbabile terza valutazione dei fatti. Per chi intende chiedere la continuazione tra reati, diventa cruciale presentare al giudice dell’esecuzione tutti gli elementi concreti a sostegno del medesimo disegno criminoso, poiché le sue conclusioni, se ben motivate, difficilmente potranno essere ribaltate in Cassazione.
Perché è stata respinta la richiesta originaria di riconoscimento della continuazione tra reati?
La richiesta è stata respinta dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, perché non sono stati trovati indicatori concreti di una ‘comune ideazione’ che legasse le diverse condotte criminali, elemento essenziale per applicare l’istituto della continuazione.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era basato su ‘motivi non consentiti’. Il ricorrente, infatti, non contestava un errore nell’applicazione della legge, ma chiedeva una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si occupa solo di questioni di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34880 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/11/2023 del TRIBUNALE di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
/211
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 8 novembre 2023 il Tribunale di Ancona , quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione – tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili – intr da NOME COGNOME.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME COGNOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando – con logico percor argomentativo – concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazio fatto, non consentita in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilit al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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