Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5650 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5650 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 15/06/1966 avverso l’ordinanza del 17/10/2024 del TRIBUNALE di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti in ricorso siano manifestamente infondati, in quanto:
il primo motivo contiene soltanto citazioni giurisprudenziali, ma non scandisce una critica articolata al percorso logico dell’ordinanza impugnata, talchŁ esso Ł affetto dal vizio di aspecificità dei motivi di ricorso che lo rende inammissibile (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonchØ, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823);
il secondo motivo, strutturato nel medesimo modo, contiene soltanto il riferimento concreto alla esistenza nel caso in esame del criterio della omogeneità tra le fattispecie violate, omogeneità di cui dà atto anche l’ordinanza impugnata che la ritiene, però, non sufficiente a dimostrare la esistenza o meno di un unico disegno criminoso, in coerenza con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che il criterio temporale Ł uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di una distanza temporale di piø di quattro anni tra il primo e l’ultimo reato, ed in difetto di prospettazione di continuazione per gruppi, non Ł illogica la decisione del giudice
dell’esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato gli altri non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali;
il terzo motivo attacca un refuso esistente all’interno del provvedimento impugnato sui titoli di reato per cui il ricorrente Ł stato condannato, che non ha incidenza, però, sul percorso logico dell’ordinanza impugnata, che in altra parte della motivazione specifica che oggetto della istanza sono sentenze di condanna per furti e rapine, e che nella parte finale, in sede di valutazione conclusiva, ribadisce che si tratta di reati di tipo predatorio;
il quarto motivo attacca un passaggio dell’ordinanza impugnata, in cui si fa riferimento a plurimi periodi di detenzione subiti dal ricorrente, di cui contesta la pertinenza con la situazione del ricorrente, detenuto soltanto in una occasione, ma, a prescindere dalla veridicità di tale circostanza, nell’ordinanza impugnata la frase sulla esistenza di periodi di detenzione si limita ad introdurre una citazione giurisprudenziale, ma non Ł decisiva nel percorso logico della motivazione, ed il ricorso indica solo in modo assertivo le ragioni per cui la circostanza travisata ‘inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato’ (Sez. 6, Sentenza n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME