Reato Continuato: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Generico
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, con un focus specifico sulla corretta motivazione della pena in caso di continuazione tra reati. La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso di un imputato, ha ribadito principi fondamentali sia in materia processuale che sostanziale, sottolineando la necessità di specificità e pertinenza nei motivi di impugnazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Messina. Il ricorrente contestava la decisione sotto diversi profili. I primi tre motivi di ricorso miravano a criticare la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna. Un quarto motivo, invece, si concentrava specificamente su un presunto vizio di motivazione relativo all’aumento di pena applicato per la continuazione tra reati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno di natura processuale e l’altro di diritto penale sostanziale.
L’Analisi sulla Specificità dei Motivi di Ricorso
Per quanto riguarda i primi tre motivi, la Corte li ha qualificati come ‘generici’ e ‘non specifici’. Secondo i giudici, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Questa mancanza di correlazione tra i motivi del ricorso e la decisione contestata, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, è causa di inammissibilità. In sostanza, un ricorso non può essere una mera ripetizione di difese precedenti, ma deve individuare e contestare specificamente gli errori logico-giuridici della pronuncia di secondo grado.
La Motivazione sull’Aumento di Pena per la Continuazione tra Reati
Il quarto motivo, ritenuto ‘manifestamente infondato’, ha dato alla Corte l’opportunità di richiamare i principi consolidati, anche a Sezioni Unite, sulla determinazione della pena in caso di continuazione tra reati. È stato ribadito che il giudice, nel calcolare la pena complessiva, deve seguire un percorso logico preciso: individuare il reato più grave, stabilire la relativa pena base e, successivamente, calcolare e motivare in modo distinto l’aumento per ciascuno dei cosiddetti ‘reati satellite’.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte Suprema si articola su due livelli. In primo luogo, ha evidenziato come l’inammissibilità derivi da un difetto strutturale del ricorso: la genericità. La legge richiede che chi impugna una sentenza spieghi perché quella specifica motivazione è sbagliata, non che si limiti a riproporre la propria tesi. Questo principio serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Cassazione diventi un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
In secondo luogo, la Corte ha spiegato che la regola sulla motivazione dell’aumento di pena per la continuazione tra reati non è un mero formalismo. L’obbligo di motivare separatamente ogni aumento serve a garantire la trasparenza e la controllabilità della decisione del giudice. Deve essere possibile verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene per i vari illeciti e che non si sia operato un ‘cumulo materiale’ mascherato, che sarebbe più sfavorevole per l’imputato. Il livello di dettaglio della motivazione deve essere proporzionato all’entità degli aumenti di pena applicati.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito importante per la difesa tecnica. Sottolinea che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, non la sterile riproposizione di argomenti già vagliati. Inoltre, riafferma un principio di garanzia fondamentale nel diritto penale: la determinazione della pena deve essere un processo logico e trasparente, specialmente quando si applicano istituti complessi come la continuazione tra reati. La decisione del giudice deve essere sempre comprensibile e verificabile, a tutela dei diritti dell’imputato e della corretta applicazione della legge.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate nel precedente grado di giudizio. Manca, in tal caso, la necessaria correlazione tra i motivi di ricorso e la decisione contestata.
Come deve essere calcolata la pena in caso di reato continuato?
Il giudice deve prima individuare il reato più grave e stabilire la pena base per quest’ultimo. Successivamente, deve calcolare e motivare in modo distinto l’aumento di pena per ciascuno degli altri reati (i cosiddetti ‘reati satellite’), nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 81 del codice penale.
Qual è lo scopo di motivare separatamente gli aumenti di pena per i reati satellite?
Lo scopo è garantire la trasparenza e la controllabilità della decisione. Permette di verificare che sia stato rispettato un rapporto di proporzione tra le pene e che non si sia applicato surrettiziamente un cumulo materiale, che consiste nella semplice somma delle pene per ogni reato e che è generalmente più sfavorevole per l’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26055 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26055 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto i primi tre motivi di ricorso che contestano la correttezza del motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono generici per fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e riten infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a ment dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla manca di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle po a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione i relazione all’aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamen infondato;
che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudi secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno de reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269);
che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazional richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapp proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che r rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si si surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024