Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14606 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14606 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 10/08/1992
avverso l’ordinanza del 10/09/2024 del GIP TRIBUNALE di PORDENONE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 10.9.2024 il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, formulata nell’interesse del ricorrente, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili;
Premesso che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275222 – 01);
Rilevato che il ricorso si fonda su una critica generica del provvedimento di rigetto della istanza di applicazione della continuazione, limitandosi ad affermare in via di principio che l’unicità del disegno criminoso avrebbe potuto essere riconosciuta, ma senza confutare specificamente le argomentazioni del giudice dell’esecuzione, il quale, alla richiesta di riconoscimento della medesimezza del programma delittuoso, ha opposto una motivazione non manifestamente illogica, fondata sulla distanza temporale intercorsa tra i reati oggetto delle due sentenze nonché sulla diversità del luogo di commissione degli illeciti e delle loro modalità operative;
Considerato, pertanto, che, pur a fronte della omogeneità tipologica dei reati, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto in modo congruo che le condotte in esame fossero piuttosto il risultato di una spiccata propensione a delinquere e di accidentali determinazioni a delinquere plurime, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01);
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l’adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell’ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01);
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16.1.2025