Continuazione tra reati: quando la Cassazione dice no
Il concetto di continuazione tra reati rappresenta un principio fondamentale nel diritto penale italiano, volto a mitigare la pena per chi commette più violazioni della legge in esecuzione di un unico piano criminoso. Tuttavia, l’applicazione di questo istituto non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sui limiti del ricorso e sulla distinzione tra valutazione dei fatti e violazione di legge.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato con quattro sentenze separate per una serie di reati, tra cui rapina (art. 628 c.p.) e traffico di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90), commessi in un arco temporale di circa un anno e mezzo. L’interessato, tramite il suo difensore, ha presentato un’istanza al Giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati. L’obiettivo era unificare le pene inflitte, considerandole come parte di un unico “disegno criminoso”, e ottenere così un trattamento sanzionatorio più favorevole.
La Decisione del Giudice dell’Esecuzione
Il Tribunale, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta. La motivazione di fondo era la mancanza di un elemento soggettivo unitario. Secondo il giudice, le diverse condotte delittuose non erano il frutto di una singola e preventiva ideazione, ma piuttosto manifestazioni di una generale “proclività del soggetto alla realizzazione della specifica tipologia delittuosa”. In altre parole, non un piano unico, ma una tendenza a delinquere in quel determinato modo.
Il Ricorso in Cassazione e la nozione di continuazione tra reati
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione dell’art. 671 del codice di procedura penale. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe errato nel valutare gli elementi a disposizione, sottovalutando la contiguità temporale dei fatti e dando un’importanza eccessiva ad altri aspetti. Il fulcro del ricorso era, di fatto, una critica all’interpretazione dei fatti operata dal Tribunale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e didattica. I giudici supremi hanno sottolineato che le censure mosse dalla difesa non evidenziavano una violazione di legge, ma si configuravano come “mere critiche versate in punto di fatto”.
Il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono rivalutare le prove o fornire una diversa interpretazione degli eventi. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, il ricorrente non ha contestato un errore di diritto, ma ha semplicemente proposto una lettura dei fatti alternativa a quella, del tutto legittima, del giudice dell’esecuzione.
La Corte ha definito le censure “rivalutative e aspecifiche”, poiché non si confrontavano realmente con le argomentazioni giuridiche della decisione impugnata, ma miravano a sostituire la valutazione del giudice di merito con quella della difesa.
Le Conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è la sede per ridiscutere i fatti. Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati, non basta che i crimini siano simili o commessi in un periodo di tempo ravvicinato. È necessario dimostrare, davanti al giudice di merito, l’esistenza di un’unica programmazione iniziale che leghi tutte le condotte. Se questa prova non viene fornita o se il giudice, con motivazione logica, la esclude, non è possibile appellarsi alla Cassazione sperando in una nuova analisi del materiale probatorio. L’esito del ricorso, con la condanna al pagamento delle spese e di un’ammenda, serve da monito sulla corretta formulazione dei motivi di impugnazione in sede di legittimità.
Cos’è la continuazione tra reati e quando si applica?
La continuazione tra reati si verifica quando una persona commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Secondo il provvedimento, per la sua applicazione non è sufficiente la vicinanza temporale o la somiglianza dei reati, ma è necessario provare l’esistenza di un’unica e preventiva ideazione che li colleghi tutti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni della difesa non contestavano un errore di diritto, ma si limitavano a criticare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice precedente. La Cassazione non può riesaminare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Una serie di reati simili commessi nel tempo sono automaticamente considerati in continuazione?
No. Secondo la decisione analizzata, una serie di reati simili può essere semplicemente l’espressione di una generale inclinazione del soggetto a commettere quel tipo di crimine, piuttosto che l’attuazione di un piano unitario e preordinato. La valutazione spetta al giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17128 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17128 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (CUI CODICE_FISCALE) nato a TORINO il 08/03/1999
avverso l’ordinanza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice delle indagini preliminari del di Torino – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza presenta COGNOME, volta alla unificazione in continuazione dei plurimi reati ex artt. 628 co d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commessi dal 08/06/2021 al 10/11/2022 in To rispettivamente giudicati mediante quattro sentenze di condanna (sentenza della Corte di di Torino, passata in giudicato il 19/03/2024; sentenza del Giudice dell’udienza preli Tribunale di Torino, passata in giudicato il 01/12/2023; sentenza della Corte di appello passata in giudicato il 06/12/2023 e sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del di Torino, passata in giudicato il 10/02/2024).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. COGNOME chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato e deducendo vizio rilevante ex art. comma 1 lett. c) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione dell’art. 671 co sottolineando la contiguità temporale dei fatti e l’irrilevanza dell’aspetto della conco commissione dei medesimi.
Le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione risultano inammissibili.
Il provvedimento reiettivo, infatti, è fondato sul presupposto della mancanza di della componente soggettiva, nei reati accertati; tale elemento è stato ritenuto dell’assenza di una preventiva ideazione unitaria, da parte del condannato, essendo tal semplicemente espressive della proclività del soggetto alla realizzazione della specific delittuosa.
Le censure difensive sono costituite, invece, da mere critiche versate in punto lamentando esse come l’ordinanza avversata abbia valutato erroneamente gli elementi e dall’incarto processuale. Dette censure, altresì, appaiono rivalutative e aspecifiche non si confrontano con le argomentazioni poste a fondamento della decisione ogge impugnazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dic inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese process – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento della somma in tremila euro in fa Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 03 aprile 2025.