Continuazione tra reati: quando la distanza temporale esclude il disegno unitario
L’istituto della continuazione tra reati, previsto dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un beneficio per chi commette più illeciti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa valutazione da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri per escludere tale beneficio, sottolineando l’importanza della programmazione iniziale e della coerenza tra i delitti commessi.
I Fatti del Caso: Incendi e Successiva Violazione della Legge sulle Armi
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un soggetto condannato per diversi reati. In particolare, l’interessato aveva commesso due tentati incendi in concorso nel corso del 2011. Successivamente, si era reso responsabile di un’ulteriore violazione della legge sulle armi. L’imputato aveva richiesto ai giudici di merito di unificare i reati sotto il vincolo della continuazione, sostenendo che facessero tutti parte di un unico programma criminale. La Corte d’Appello aveva rigettato tale richiesta, spingendo il condannato a presentare ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla continuazione tra reati
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno confermato la decisione della Corte territoriale, ribadendo che non sussistevano gli elementi per riconoscere un’unica matrice delittuosa. Secondo la Suprema Corte, il ricorrente non solo ha presentato censure generiche, ma ha anche tentato di ottenere una rilettura dei fatti già correttamente valutata nei gradi di merito, operazione non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Perché è Stata Negata la Continuazione tra Reati?
La motivazione della Corte si concentra sull’assenza di prove che dimostrino una programmazione unitaria fin dal primo reato. I giudici hanno evidenziato due elementi decisivi:
1. La distanza temporale: Il notevole lasso di tempo intercorso tra i tentati incendi e la successiva violazione in materia di armi è stato considerato un indice della mancanza di un piano originario che comprendesse tutti gli illeciti.
2. La diversa oggettività giuridica: I reati commessi sono intrinsecamente diversi. I tentati incendi attentano all’incolumità pubblica, mentre la violazione della legge sulle armi lede l’ordine pubblico. Questa eterogeneità, secondo la Corte, suggerisce che i reati siano frutto di “autonome risoluzioni criminose” e non di un unico progetto.
In sostanza, per la Corte non era plausibile che l’imputato, al momento di pianificare i primi incendi, avesse già previsto di commettere anche il successivo e diverso reato in materia di armi. Questa mancanza di un disegno criminoso ab origine ha reso impossibile l’applicazione dell’istituto di favore.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati, non è sufficiente commettere più illeciti in un arco di tempo definito. È necessario dimostrare che, sin dal primo momento, esisteva un programma unitario che abbracciava tutte le condotte. La distanza temporale e la natura eterogenea dei reati sono forti indicatori contrari, che possono portare a considerare le azioni come espressione di una “pervicace volontà criminale” non meritevole di benefici. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando la severità con cui i giudici valutano i requisiti per l’applicazione di istituti di favore come la continuazione.
Quali elementi impediscono il riconoscimento della continuazione tra reati in questo caso?
La Corte ha negato la continuazione a causa della notevole distanza temporale tra i reati e della loro diversa oggettività giuridica (tentati incendi contro l’incolumità pubblica e violazione legge armi contro l’ordine pubblico). Questi fattori indicano autonome decisioni criminali piuttosto che un unico piano.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. Le censure erano generiche e miravano a una nuova valutazione delle prove, cosa non permessa in sede di legittimità, anziché contestare vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
Cosa si intende per ‘medesimo disegno criminoso’ ai fini della continuazione?
Sebbene non definito esplicitamente, il provvedimento implica che un ‘medesimo disegno criminoso’ richiede una programmazione iniziale che includa, almeno nelle linee generali, tutti i reati che verranno commessi. L’assenza di tale programmazione iniziale esclude l’applicazione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17415 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17415 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MODICA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2018 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze da cui desumere ch NOME COGNOMECOGNOME sin dalla consumazione dei primi reati (due incendi tentati in concorso commessi il 28 maggio 2011 ed il 16 novembre 2011), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (violazione della legge armi) tenuto conto della distanza temporale tra di essi e della diversa oggettività giuridica dei medesimi. In tale contesto i reati commess sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti di favore;
Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.