Continuazione tra reati: la Cassazione chiarisce i limiti
L’istituto della continuazione tra reati, previsto dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta una figura giuridica di grande importanza, capace di mitigare il trattamento sanzionatorio quando più reati sono legati da un unico disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa valutazione da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i paletti per il riconoscimento di tale beneficio, chiarendo quando le diverse condotte debbano essere considerate come espressione di decisioni criminali separate e autonome.
Il Fatto: il Ricorso contro il Diniego del Beneficio
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso un’ordinanza della Corte d’Appello che, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva negato l’applicazione della continuazione tra reati in relazione a diverse sentenze di condanna. Il ricorrente sosteneva che i vari reati commessi rientrassero in un unico e medesimo disegno criminoso, chiedendo quindi la rideterminazione della pena in senso più favorevole.
La Decisione della Cassazione sulla Continuazione tra Reati
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia. La decisione di non concedere il beneficio della continuazione tra reati è stata considerata ineccepibile, in quanto basata su elementi concreti che escludevano la presenza di un programma criminoso unitario e preordinato.
Le Motivazioni: Perché è Stata Negata la Continuazione tra Reati?
La Corte ha individuato due fattori decisivi per escludere l’esistenza di un unico disegno criminoso. In primo luogo, l’assenza di circostanze concrete dalle quali desumere che l’imputato avesse pianificato, fin dalla commissione del primo reato, anche la realizzazione dei successivi. La programmazione, anche solo nelle sue linee generali, deve essere preesistente e abbracciare tutti gli episodi delittuosi.
In secondo luogo, la Corte ha dato rilievo alla notevole distanza temporale tra i vari reati e alle diverse modalità ed ambiti di consumazione. Questi elementi, nel loro insieme, sono stati interpretati come indice di “autonome risoluzioni criminose”. In altre parole, ogni reato non era parte di un piano originario, ma il frutto di una nuova e distinta decisione di delinquere, espressione di una “pervicace volontà criminale” non meritevole di un trattamento sanzionatorio di favore.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati, non è sufficiente affermare genericamente un collegamento tra i vari episodi. È necessario dimostrare, con elementi oggettivi, l’esistenza di un piano unitario concepito prima della commissione del primo reato. La distanza temporale e la diversità delle modalità esecutive sono forti indicatori contrari a tale riconoscimento.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, sanzionando così la presentazione di un’impugnazione priva di fondamento giuridico.
Quando si può escludere la continuazione tra reati?
La continuazione tra reati viene esclusa quando mancano circostanze che provino un unico disegno criminoso preordinato. Elementi decisivi in tal senso sono una significativa distanza temporale tra i reati e le diverse modalità o ambiti in cui sono stati commessi.
Cosa significa che i reati sono “autonome risoluzioni criminose”?
Significa che la Corte ha ritenuto che ogni reato non facesse parte di un piano iniziale, ma fosse il risultato di una decisione indipendente e separata di commettere un illecito, dimostrando una volontà criminale persistente ma non unitariamente programmata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se la Corte ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso (ad esempio, perché manifestamente infondato), può condannare il ricorrente al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39654 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39654 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, i motivi aggiunti e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza d circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli di cui alle sentenze nn. 5 e 7 tenuto conto della distanza temporale tra di essi e delle diverse modalità ed ambiti di consumazione. In tale contesto i reati commessi sono riconducibili, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti di favore;
Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso (e dei motivi aggiunti a norma dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.