Continuazione tra reati: La Cassazione chiarisce i requisiti
L’istituto della continuazione tra reati, disciplinato dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un meccanismo fondamentale per la determinazione della pena. Esso consente di unificare, sotto il vincolo di un medesimo disegno criminoso, più violazioni della legge penale, mitigando il trattamento sanzionatorio. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i criteri per escludere tale beneficio, sottolineando l’importanza di un programma criminoso unitario e preordinato.
Il caso in esame: il diniego della continuazione tra reati
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto contro un’ordinanza del Tribunale che aveva negato l’applicazione della disciplina della continuazione tra reati. L’istante chiedeva di unificare diverse violazioni delle prescrizioni relative a una misura di prevenzione, sostenendo che fossero tutte parte di un unico piano criminale. Il giudice dell’esecuzione, però, aveva respinto la richiesta, ritenendo che i reati fossero espressione di decisioni autonome e non collegate.
La decisione della Corte e il principio della continuazione tra reati
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del Tribunale. I giudici supremi hanno qualificato il ricorso come ‘manifestamente infondato’, poiché la decisione impugnata era in linea con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia.
Gli elementi ostativi al riconoscimento del medesimo disegno criminoso
La Corte ha evidenziato diversi elementi che, nel caso specifico, ostacolavano il riconoscimento di un unico disegno criminoso. In primo luogo, la notevole distanza temporale tra i reati, pari a tre anni, è stata considerata un fattore decisivo. A ciò si aggiungeva il periodo di detenzione sofferto dal ricorrente tra la commissione di un reato e l’altro, un elemento che interrompe la presunta continuità del piano criminale. Infine, le differenti modalità con cui erano state commesse le violazioni suggerivano l’assenza di un programma unitario e predeterminato.
L’autonomia delle risoluzioni criminose
Secondo la Cassazione, l’assenza di circostanze concrete da cui desumere che l’autore avesse programmato, fin dalla commissione del primo reato, anche i successivi, è determinante. In questo contesto, i reati commessi sono stati interpretati non come tappe di un unico piano, ma come ‘autonome risoluzioni criminose’, espressione di una ‘pervicace volontà criminale’ che non merita l’applicazione di istituti di favore come la continuazione.
Le motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte si concentra sulla logicità della decisione del giudice dell’esecuzione. I giudici di legittimità non possono sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che quest’ultima non sia ‘manifestamente illogica’. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente applicato i principi giuridici, osservando che gli elementi a disposizione (distanza temporale, detenzione intermedia, diverse modalità esecutive) portavano a escludere in modo ragionevole l’esistenza di un’unica programmazione criminosa. Le censure del ricorrente, definite generiche, si limitavano a proporre una lettura alternativa delle prove, senza evidenziare vizi logici nella decisione impugnata.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
Questa ordinanza rafforza un principio cardine: per ottenere il beneficio della continuazione tra reati, non è sufficiente che i crimini siano simili o commessi dalla stessa persona. È indispensabile dimostrare, con elementi concreti, l’esistenza di un piano unitario, concepito prima della commissione del primo reato e che abbia guidato l’esecuzione di tutti i successivi. L’assenza di tale prova, specialmente in presenza di fattori di discontinuità come un lungo lasso di tempo o un periodo di detenzione, porta a considerare ogni reato come un’entità separata, con conseguente applicazione di pene distinte e più severe. La declaratoria di inammissibilità comporta, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della pretestuosità del ricorso.
Quando può essere negata la continuazione tra reati?
La continuazione tra reati può essere negata quando mancano prove concrete di un programma criminoso unitario concepito prima della commissione del primo reato. Elementi come una significativa distanza temporale tra i crimini, un periodo di detenzione intermedio o diverse modalità di esecuzione possono indicare l’esistenza di risoluzioni criminali autonome piuttosto che di un unico disegno.
Quali elementi valuta il giudice per decidere sulla continuazione tra reati?
Il giudice valuta una serie di circostanze, tra cui: la distanza temporale tra i reati, l’omogeneità delle violazioni, le modalità di esecuzione, il contesto in cui sono stati commessi e l’eventuale presenza di periodi di detenzione intermedi. L’obiettivo è accertare se, al momento del primo reato, l’agente avesse già pianificato, almeno nelle linee generali, anche i successivi.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi che escludano una sua colpa nella presentazione del ricorso, anche al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza validi motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39623 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39623 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LIMBADI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/03/2025 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza d circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo, tenuto conto della distanza temporale intercorsa tra di essi (tre anni), del periodo di detenzione tra gli stessi intercorso e delle differenti modalità con cui sono avvenute le violazioni delle prescrizioni relative alle misure di prevenzione. In tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti di favore;
Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.