Continuazione tra Reati: La Cassazione Stabilisce i Limiti
L’istituto della continuazione tra reati, previsto dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un importante strumento di favore per l’imputato, consentendo di unificare sotto un’unica pena più violazioni di legge commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri rigorosi per il suo riconoscimento, sottolineando come l’assenza di un piano unitario iniziale precluda l’accesso a tale beneficio.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato per diversi reati aveva presentato ricorso al giudice dell’esecuzione chiedendo che venissero unificati sotto il vincolo della continuazione. A suo dire, i vari illeciti erano tutti parte di un unico progetto criminale. Il giudice di primo grado aveva respinto l’istanza, e l’interessato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’errata valutazione dei fatti.
La Decisione della Corte e la nozione di continuazione tra reati
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del giudice dell’esecuzione. Secondo i giudici di legittimità, il provvedimento impugnato aveva correttamente escluso la sussistenza di un medesimo disegno criminoso. L’applicazione della continuazione tra reati richiede infatti una prova concreta che l’agente, fin dalla commissione del primo reato, avesse programmato, almeno nelle linee generali, anche i successivi.
Le Motivazioni: Assenza di un Progetto Unitario
La Corte ha basato la sua decisione su una serie di elementi oggettivi che, nel loro complesso, deponevano per l’esistenza di decisioni criminose autonome e distinte, piuttosto che di un piano unitario.
Distanza Temporale e Geografica
Un primo elemento decisivo è stata la notevole distanza temporale intercorsa tra la commissione dei diversi reati. A questo si aggiungeva il fatto che gli illeciti erano stati consumati in località differenti. Questi due fattori, secondo la Corte, sono indici importanti che suggeriscono l’assenza di una programmazione iniziale comune.
Diverse Ragioni a Fondamento delle Violazioni
La Cassazione ha inoltre evidenziato come le violazioni di legge fossero sorrette da ragioni e motivazioni diverse. Questo ha rafforzato la convinzione che i reati non fossero tessere di un unico mosaico, ma piuttosto il frutto di una “pervicace volontà criminale” che si manifestava in momenti e contesti diversi, senza un legame programmatico.
L’Irrilevanza della Posizione del Coimputato
Il ricorrente aveva anche sollevato il fatto che a un coimputato fosse stata concessa la continuazione. La Corte ha respinto l’argomento, specificando che la valutazione sul medesimo disegno criminoso è strettamente personale. Il beneficio si fonda sulle ragioni individuali che hanno spinto ciascun soggetto a delinquere, e la posizione di un correo non può essere automaticamente estesa ad altri.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per ottenere il beneficio della continuazione tra reati, non è sufficiente dimostrare una mera successione di illeciti. È necessario fornire la prova di un’unica risoluzione criminosa iniziale che abbracci tutti gli episodi delittuosi. Gli elementi oggettivi come il tempo, il luogo e la causale dei reati assumono un ruolo centrale nella valutazione del giudice. Infine, la pronuncia ricorda le conseguenze di un ricorso inammissibile: oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, scatta anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione proposta senza fondamento.
Quando più reati possono essere considerati uniti dal vincolo della continuazione?
Solo quando si dimostra che sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ovvero un piano unitario programmato, almeno nelle sue linee generali, sin dalla commissione del primo reato.
Quali elementi possono escludere la continuazione tra reati?
La significativa distanza temporale tra i fatti, la diversità dei luoghi in cui sono stati commessi e le differenti ragioni alla base delle violazioni sono elementi che possono indicare l’esistenza di autonome e distinte risoluzioni criminose, escludendo quindi un piano unitario.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33451 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33451 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 11/08/1984
avverso l’ordinanza del 13/03/2025 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo, tenuto conto della distanza temporale intercorsa tra di essi, delle differenti località in cui sono stati consumati e delle diverse ragioni poste a fondamento delle violazioni di legge. In tale contesto i reati commessi sono riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti di favore;
Considerato che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione;
Rilevato, infine, che il dedotto avvenuto riconoscimento della continuazione in favore del coimputato non può assumere rilievo nel caso di specie atteso che tale beneficio si fonda sulle ragioni personali poste a fondamento dei comportamenti illeciti di ciascun individuo;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.