Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20771 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20771 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CODICE_FISCALE) nato a BRESCIA il 05/08/2001
avverso l’ordinanza del 19/02/2025 del TRIBUNALE di PAVIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Pavia, in data 19 febbraio 2025, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze, relativi agli artt. 624, 391-ter e 337 cod. pen., commessi in varie località tra il 2021 e il 29/06/2023, ritenendo che tali reati sono del tutto disomogenei nonché consumati in contesti spazio-temporali del tutto diversi, per cui appaiono commessi non in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, bensì per l’insorgere di fattori occasionali ed estemporanei, e perciò sintomatici solo di uno stile di vita delinquenziale;
rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione per avere il Tribunale negato la continuazione tra i reati di cui agli artt. 624 e 337 cod. pen. commessi in Savigliano e Genola il 29/06/2023 e quello di cui all’art. 337 cod. pen. commesso in Voghera il 20/04/2023, nonostante l’omogeneità del bene giuridico tutelato, la vicinanza temporale, l’analogia delle modalità esecutive, trattandosi di reazioni all’intervento delle forze dell’ordine conseguente alla commissione di altre violazioni, mentre la lontananza dei luoghi di consumazione è irrilevante, essendo il ricorrente un soggetto nomade, che si sposta abitualmente sul territorio;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo delle condotte di reato, anche analoghe, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi in tempi e luoghi distanti tra loro (oltre due mesi, e in Province diverse e località molto distanti), nonché con modalità e motivazioni diverse, ed avendo ad oggetto condotte che palesemente vengono decise in modo occasionale, di fronte al presentarsi di un controllo delle forze dell’ordine sicuramente non preventivato, elemento che rende incredibile che, nel commettere il primo atto di resistenza a pubblico ufficiale, avvenuto in occasione di un furto, il ricorrente avesse programmato una futura condotta analoga, semplicemente cercando di sfuggire, in auto, ad un occasionale controllo di polizia su strada;
ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in particolare, quanto alla deduzione di un vizio della motivazione, risultando l’ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la lontananza nel tempo dei vari
reati e la non omogeneità delle condotte e delle loro motivazioni sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno
criminoso, e sintomatici, piuttosto, di una propensione dell’istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed
opportunità esistenziali (vedi Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME Rv.
270074; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420; Sez. 1, n.
39222 del 26/02/2014, Rv. 260896);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, e che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali
e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che
si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 08 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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Il President