Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9182 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9182 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AGROPOLI il 23/02/1961
avverso l’ordinanza del 15/11/2024 della Corte d’appello di Salerno
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno – nella veste d Giudice dell’esecuzione – ritenendo trattarsi di reati espressivi solo di uno stile di vita impron alla delinquenza, ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, era stata presentata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento a tre r (rispettivamente, un furto aggravato risalente al novembre del 2015, un altro furto aggravato del luglio dello stesso anno e, infine, un possesso ingiustificato di chiavi false o grimaldell dicembre 2015).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME con atto a firma dell’avv. NOME COGNOME deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per violazio legge, con specifico riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., oltre che vizio motivazione.
Il ricorso è inammissibile. Il giudice dell’esecuzione ha adeguatamente motivato, sebbene in modo sintetico, in ordine all’insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo non esservi alcun elemento da cui desumere una programmazione unitaria dei reati di cui sopra, che sono stati reputati, dunque, come il frutto di circostanze ed esigenze occasionali e contingenti.
Il ricorso, pertanto, risulta manifestamente aspecifico, in quanto le doglianze, oltre sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanz impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025.