Continuazione tra Reati: La Cassazione Nega il Beneficio
L’istituto della continuazione tra reati, previsto dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un beneficio fondamentale per chi ha commesso più violazioni della legge penale in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Esso consente di applicare la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo, anziché sommare le singole pene. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 48148/2023) offre un importante chiarimento sui criteri che portano a escludere tale beneficio, sottolineando il peso del fattore temporale e delle diverse modalità esecutive.
I Fatti del Caso: Due Crimini Distinti e Autonomi
Il caso esaminato riguardava un soggetto condannato con due sentenze separate per due episodi criminali distinti. Il primo reato consisteva in un tentativo di rapina presso un istituto bancario, commesso utilizzando un’autovettura risultata rubata. Il secondo, invece, era relativo al furto di un’altra autovettura, seguito da una richiesta estorsiva al proprietario per ottenerne la restituzione. L’interessato aveva richiesto al Giudice dell’esecuzione di unificare i due reati sotto il vincolo della continuazione, sostenendo che fossero parte di un unico progetto criminale.
La Decisione delle Corti di Merito
Sia il Giudice dell’esecuzione che la Corte d’Appello avevano respinto la richiesta. La loro decisione si basava su una valutazione attenta degli elementi di fatto, che portavano a escludere un’unitaria deliberazione criminosa. In particolare, i giudici avevano evidenziato:
1. L’autonomia delle vicende: I due reati apparivano slegati l’uno dall’altro.
2. Le differenti modalità esecutive: Un tentativo di rapina in banca e un furto con successiva estorsione sono crimini con logiche e preparazioni diverse.
3. Il lasso di tempo: Un considerevole intervallo temporale separava i due fatti, rendendo improbabile una programmazione unitaria.
Questi elementi, considerati nel loro complesso, indicavano l’assenza di quel “medesimo disegno criminoso” che è il presupposto indispensabile per l’applicazione della continuazione.
Le Motivazioni della Cassazione sulla continuazione tra reati
La Corte di Cassazione, investita del ricorso, lo ha dichiarato inammissibile, confermando la correttezza della decisione impugnata. I giudici supremi hanno ribadito che le censure del ricorrente erano generiche e miravano a una rivalutazione del merito dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
La Corte ha specificato che il Giudice dell’esecuzione aveva correttamente valorizzato non solo il tempo trascorso tra i reati, ma soprattutto l’autonomia delle vicende e le diverse modalità operative, elementi che dimostravano la mancanza di un piano preventivo e unitario. L’elemento cronologico, pur non essendo di per sé decisivo, assume un peso significativo: più i fatti sono distanti nel tempo, più diventa logicamente difficile ipotizzare che derivino da una singola e originaria programmazione. Il ricorso, non opponendo elementi concreti e specifici non considerati dai giudici di merito, si è rivelato infondato e astratto, portando alla sua inevitabile declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni
La pronuncia in esame riafferma i principi consolidati per il riconoscimento della continuazione tra reati. Per ottenere il beneficio non è sufficiente una generica tendenza a delinquere, ma è necessario dimostrare, con elementi concreti, l’esistenza di un piano unitario e deliberato che abbracci tutti gli episodi criminosi. La decisione insegna che un notevole distacco temporale tra i fatti e, soprattutto, l’adozione di modalità esecutive eterogenee costituiscono solidi indizi per escludere l’unicità del disegno criminoso. Di conseguenza, chi intende appellarsi contro una decisione negativa deve basare le proprie argomentazioni su fatti specifici e non considerati, evitando contestazioni generiche che si tradurrebbero in un’inammissibile richiesta di riesame nel merito.
Quando può essere esclusa la continuazione tra reati?
Secondo la sentenza, la continuazione può essere esclusa quando mancano prove di un disegno criminoso unitario, come evidenziato da un notevole lasso di tempo tra i fatti e, soprattutto, da modalità esecutive differenti e autonome tra i reati commessi.
Il solo passare del tempo è sufficiente a negare la continuazione?
No, il solo fattore temporale non è di per sé decisivo. Tuttavia, esso rappresenta un importante “limite logico” e un forte indice probatorio contro l’esistenza di un piano unico, il cui peso aumenta quanto più i fatti sono distanti nel tempo.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile in un caso come questo?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se si limita a contestare genericamente la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito o a proporre una lettura alternativa delle prove, senza indicare elementi concreti e specifici che non sarebbero stati considerati nella decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48148 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48148 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure poste a base dell’impugnazione da NOME COGNOME non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto, nonostante la formale denuncia di vizi motivazionali, sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e comunque risultano manifestamente infondati o generici.
Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione, come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell’istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti m soprattutto l’autonomia tra le vicende giudicate dalle due sentenze in esecuzione e le differenti modalità esecutive, l’una e le altre indicative dell’assenza di una preventiva ed unitaria deliberazione criminosa (COGNOME era stato condannato per un tentativo di rapina in banca con l’utilizzo di una autovettura provento di furto e per il furto di un autovettura con successiva richiesta estorsiva al proprietario per la restituzione).
Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.
L’elemento cronologico è stato correttamente apprezzato dall’ordinanza impugnata alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo da solo decisivo, rappresenta un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ’14 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.