Continuazione tra Reati: La Cassazione Nega il Beneficio in Assenza di un Unico Disegno Criminoso
L’istituto della continuazione tra reati, previsto dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un cardine del nostro sistema sanzionatorio, permettendo di mitigare la pena per chi commette più violazioni della legge penale in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, il suo riconoscimento non è automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 17419/2024) ribadisce i rigorosi criteri per la sua applicazione, negando il beneficio in un caso caratterizzato da reati eterogenei e distanti nel tempo.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un soggetto condannato per una serie di reati, tra cui ricettazione e partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata a furti e ricettazioni. L’imputato aveva richiesto alla Corte d’Assise d’Appello di riconoscere il vincolo della continuazione tra tutti i reati per cui era stato condannato con diverse sentenze, sostenendo che fossero tutti parte di un unico programma criminale. La Corte di merito aveva respinto la richiesta, spingendo il condannato a rivolgersi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte e i Criteri per la Continuazione tra Reati
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Gli Ermellini hanno confermato la decisione della corte territoriale, sottolineando come mancassero gli elementi per poter affermare l’esistenza di un “medesimo disegno criminoso” che abbracciasse tutte le condotte illecite.
Il principio fondamentale è che per applicare la continuazione tra reati, non è sufficiente una generica inclinazione a delinquere, ma è necessaria la prova che l’autore, al momento della commissione del primo reato, avesse già programmato, almeno nelle linee generali, anche i successivi. Nel caso di specie, tale prova era del tutto assente.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione su una serie di elementi oggettivi che, nel loro insieme, dipingevano un quadro di risoluzioni criminose autonome e non un progetto unitario. I fattori decisivi sono stati:
1. La distanza temporale: Un notevole lasso di tempo separava la commissione dei primi reati (accertati nel 2014) da quelli successivi. Questo intervallo rendeva implausibile una programmazione unitaria fin dall’inizio.
2. La diversa natura dei reati: I reati contestati erano eterogenei, spaziando dalla ricettazione alla partecipazione a un’associazione per delinquere. Questa diversità suggerisce intenti criminali distinti piuttosto che un unico piano.
3. Le diverse modalità esecutive: In particolare, per uno dei reati, l’imputato aveva agito come partecipe di un’associazione criminale strutturata, con complici diversi da quelli coinvolti negli altri episodi. Questa circostanza è stata ritenuta un forte indicatore di un progetto criminale separato e autonomo.
Secondo la Cassazione, queste circostanze indicavano una “pervicace volontà criminale”, cioè una tendenza persistente a delinquere, che si manifestava in momenti diversi e con modalità differenti, ma non un singolo piano preordinato. Le censure del ricorrente sono state liquidate come un mero tentativo di ottenere una rilettura dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso: il beneficio della continuazione tra reati non può essere concesso sulla base di mere affermazioni o di una generica propensione al crimine. È onere dell’imputato fornire elementi concreti da cui si possa desumere l’esistenza di un’unica programmazione iniziale che leghi tutti gli episodi delittuosi. In assenza di tali prove, e in presenza di indicatori contrari come la distanza temporale, la diversità dei reati e dei complici, i giudici devono concludere per l’esistenza di autonome risoluzioni criminose, con le conseguenti implicazioni sul calcolo della pena complessiva. La decisione comporta, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, a sanzione dell’abuso dello strumento processuale.
Quando può essere esclusa la continuazione tra reati?
La continuazione tra reati può essere esclusa quando mancano prove di un unico disegno criminoso. Secondo la Corte, elementi come una significativa distanza temporale tra i reati, la loro diversa natura e le differenti modalità esecutive (ad esempio, con complici diversi) sono indicatori che i crimini derivano da risoluzioni autonome e non da un piano unitario.
Perché la partecipazione a un’associazione per delinquere ha influito sulla decisione?
La partecipazione a un’associazione per delinquere, con correi diversi rispetto a quelli di altri reati, è stata considerata un elemento decisivo. Ha indicato che l’imputato ha agito all’interno di un contesto criminale specifico e strutturato, distinto dagli altri episodi, rafforzando l’idea che si trattasse di un progetto criminale separato e non parte di un piano onnicomprensivo.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17419 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17419 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIESI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra tutti i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze da cui desumere ch NOME COGNOME, sin dalla consumazione dei primi due reati (violazioni degli artt.648 648-bis cod. pen., di cui alle sentenze nn.1 e 3, accertate 11 aprile 2014) avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi (di cui alle sentenze nn.2 e 4) tenuto conto della distanza temporale tra di essi, della diversa natura degli stessi e, con particolare riferimento a sentenza n.2, alle diverse modalità esecutive atteso che COGNOME aveva agito quale partecipe di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazioni con correi differenti rispetto a quelli dei reati di cui alle sentenze nn.1 e tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti di favore;
Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.