Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26963 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZik
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESC:IA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN ‘DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di appello di Brescia, in data 19 febbraio 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati di rapina aggravata, furto e porto di arm commessi nel 2005 e nel 2006, giudicati con due sentenze, ritenendoli parzialmente disomogenei, nonché commessi con modalità diverse, accompagnandosi a diversi complici, e ad un anno di distanza tra loro, elementi che contrastano con l’ipotesi di una ideazione unitaria e fanno ritenere che gli stessi siano frutto di un generico programma di attività delinquenziale;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e la illogicità contraddittorietà della motivazione per non avere il giudice dell’esecuzione tenuto conto delle identiche modalità delle rapine, commesse entrambe minacciando con un taglierino la vittima, dipendente di una banca, e della breve distanza temporale tra loro, in quanto i reati sono stati interrotti da un lungo periodo di carcerazione, nonché attribuendo un indebito rilievo alla diversità dei complici, atteso che l’istituto attiene alla determinazione volitiva del singolo;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074, citata dallo stesso ricorrente, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all’epoca di commissione dei reati giudicati con la prima sentenza, anche dei delitti giudicati con la seconda sentenza, in quanto commessi ad un anno di distanza, in un diverso territorio e con altri complici, con i quali è quindi impossibile ipotizzare programmazione, anche solo generica, di un accordo sin dalla commissione dei primi reati;
ritenuto insussistente anche il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l’ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la distanza temporale e la diversità dei complici e delle modalità esecutive dei vari reati, solo in parte omogenei, sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, essendo ravvisabile, piuttosto, una mera inclinazione a commettere un certo tipo di reati;
rilevato altresì che il ricorrente non ha fornito alcun ulteriore elemento dimostrativo della programmazione unitaria di tutti i reati, formulando motivi del tutto generici (vedi Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06 giugno 2024