Continuazione tra Reati: L’Importanza di un Disegno Criminoso Unitario
L’istituto della continuazione tra reati rappresenta un pilastro del nostro sistema sanzionatorio, consentendo di mitigare la pena quando più crimini sono legati da un unico progetto. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questo beneficio, negandolo quando i reati, seppur commessi dalla stessa persona, nascono da contesti e motivazioni differenti, come nel caso di delitti mafiosi affiancati a reati comuni.
Il Caso in Esame: Reati Mafiosi e Comuni a Confronto
Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da un condannato che chiedeva di unificare, sotto il vincolo della continuazione, una serie di reati. La particolarità della vicenda risiedeva nella natura eterogenea dei crimini contestati: alcuni erano stati commessi nel quadro della partecipazione a un’associazione a delinquere di stampo mafioso, mentre altri non avevano alcun legame con la criminalità organizzata.
La Corte d’Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva già respinto la richiesta, ritenendo che mancasse l’elemento fondamentale del ‘medesimo disegno criminoso’. Il ricorrente ha quindi adito la Cassazione, lamentando un’errata valutazione da parte dei giudici di merito.
I Criteri per la Continuazione tra Reati secondo la Giurisprudenza
La Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito i principi consolidati espressi dalle Sezioni Unite. Per poter riconoscere la continuazione tra reati, non basta una semplice successione di illeciti, ma è necessaria una verifica approfondita basata su indicatori concreti. Questi includono:
* Omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto.
* Contiguità spazio-temporale tra le condotte.
* Unicità delle causali e somiglianza nelle modalità di esecuzione.
* Sistematicità e abitudini di vita del reo.
L’elemento cruciale, tuttavia, è che al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente la presenza di alcuni degli indici menzionati se i reati successivi sono frutto di una determinazione estemporanea e occasionale.
Il Ruolo Vincolante del Giudice dell’Esecuzione
Un altro punto fondamentale sottolineato dalla Corte è il limite del potere del giudice in sede di esecuzione. Questo giudice non può ricostruire i fatti in modo diverso da come sono stati accertati nel processo di cognizione. Deve, invece, attenersi a quella valutazione per stabilire se esista o meno una volizione unitaria che leghi i diversi crimini.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto la decisione della Corte d’Appello immune da vizi logici. La diversità dei moventi tra i reati è stata considerata un indice decisivo per escludere il disegno criminoso unitario. I reati commessi nel contesto mafioso rispondevano a logiche e finalità proprie dell’associazione criminale. Gli altri reati, estranei a tale contesto, erano presumibilmente nati da motivazioni differenti e contingenti.
Questa eterogeneità ha reso non illogica la conclusione secondo cui, al momento del primo crimine, quelli successivi e di natura diversa non potevano essere stati programmati. La mancanza di questa programmazione iniziale ha fatto crollare il presupposto stesso per l’applicazione della continuazione.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione riafferma un principio di rigore nell’applicazione della continuazione tra reati. Il beneficio non può essere concesso in presenza di una mera pluralità di reati, ma richiede una prova concreta di un’unica programmazione originaria. La profonda differenza di contesto e motivazione tra reati legati alla criminalità organizzata e reati comuni costituisce un ostacolo quasi insormontabile al riconoscimento di un unico disegno criminoso. La decisione, pertanto, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, sancendo l’inammissibilità del suo ricorso.
Quando può essere riconosciuta la continuazione tra reati?
La continuazione può essere riconosciuta quando esiste un medesimo disegno criminoso che lega più violazioni. Ciò richiede una verifica di indicatori concreti come l’omogeneità dei reati, la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta e, soprattutto, la prova che i reati successivi fossero già stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo.
Perché la Corte di Cassazione ha negato la continuazione nel caso specifico?
La Corte ha negato la continuazione a causa della ‘diversità delle causali’ tra i reati. Alcuni erano stati commessi nel contesto di partecipazione a un’associazione mafiosa, mentre altri non erano riconducibili alla criminalità organizzata. Questa differenza ha fatto ritenere insussistente un unico disegno criminoso iniziale.
Il giudice dell’esecuzione può modificare la ricostruzione dei fatti accertata nel processo?
No. La Corte ha specificato che il giudice dell’esecuzione è tenuto ad attenersi alla valutazione dei fatti come accertata nel processo di cognizione e non può ricostruire gli eventi in modo diverso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2573 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2573 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALBENGA il 21/11/1969
avverso l’ordinanza del 03/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nei due motivi di ricorso, che possono essere affronta congiuntamente, siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazi del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condo la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissio del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindica successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che la diversità delle causali tra i reati che si chiede di porre in continuazione, gli uni commess contesto della partecipazione ad una associazione a delinquere di tipo mafioso, gli altri n riferibili ad un contesto di criminalità organizzata, secondo la valutazione del giudice cognizione, cui è tenuto ad attenersi il giudice dell’esecuzione che non può ricostruire il fa modo diverso da come accertato in cognizione (Sez. 5, Sentenza n. 12788 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284264) è un indice di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria che rende non illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto che al momento d commissione del primo reato in ordine temporale i successivi non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.