Continuazione tra reati: quando la decisione del giudice del processo è definitiva
L’istituto della continuazione tra reati rappresenta uno strumento fondamentale per garantire un trattamento sanzionatorio equo e proporzionato. Tuttavia, la sua applicazione è soggetta a precise regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti della competenza del giudice dell’esecuzione, stabilendo che una volta esclusa la continuazione dal giudice della cognizione, la questione non può essere riaperta. Approfondiamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato con due diverse sentenze per reati legati al traffico di stupefacenti, presentava un’istanza alla Corte d’Appello, in qualità di giudice dell’esecuzione, per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati. L’obiettivo era unificare le pene in un’unica sanzione più mite, sostenendo che entrambi i reati fossero parte di un medesimo disegno criminoso.
La Corte d’Appello, però, dichiarava la richiesta inammissibile. La motivazione era netta: la stessa istanza era già stata avanzata e respinta durante il processo di merito (davanti al giudice della cognizione), e quella decisione non era mai stata impugnata, diventando così definitiva.
La Questione Giuridica: Competenza sulla continuazione tra reati
Il ricorrente si rivolgeva alla Corte di Cassazione, sostenendo una violazione di legge. A suo dire, il giudice della cognizione non aveva realmente valutato l’esistenza della continuazione, ma si era limitato a constatare che la difesa non aveva fornito elementi sufficienti per una valutazione. Secondo questa tesi, non vi era stata una vera e propria “esclusione” dell’istituto, lasciando così aperta la porta a una nuova valutazione da parte del giudice dell’esecuzione.
Il quesito legale era quindi il seguente: una decisione del giudice del processo che rigetta la richiesta di continuazione per mancanza di prove costituisce un’esclusione definitiva che preclude l’intervento del giudice dell’esecuzione?
La Decisione della Corte di Cassazione sulla continuazione tra reati
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, definendolo “manifestamente infondato”. I giudici hanno chiarito che, ai sensi dell’art. 671 del codice di procedura penale, la competenza del giudice dell’esecuzione a decidere sulla continuazione è esclusa ogni qualvolta “la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione”.
La Corte ha sottolineato che la norma non fa distinzioni riguardo ai motivi dell’esclusione. Pertanto, che il rigetto sia avvenuto a seguito di una valutazione di merito approfondita o per una carenza probatoria addotta dalla difesa, il risultato non cambia: si tratta comunque di un’esclusione che preclude un nuovo esame della questione.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Cassazione si basa su un’interpretazione rigorosa della normativa e della giurisprudenza consolidata. I punti chiave sono i seguenti:
1. Preclusione Processuale: Il principio fondamentale è che le questioni già decise in via definitiva non possono essere riproposte. Il rigetto della richiesta di continuazione tra reati da parte del giudice della cognizione, se non impugnato, assume carattere di definitività.
2. Irrilevanza del Motivo di Esclusione: La Corte, citando un precedente specifico (Sez. 4, n. 10113/2012), ha ribadito che la competenza del giudice dell’esecuzione è preclusa “qualunque sia il motivo di tale esclusione”. L’aver disatteso esplicitamente la richiesta dell’imputato, anche solo per l’assenza di elementi idonei a un giudizio positivo, equivale a un’esclusione dell’istituto.
3. Onere della Prova: Spetta all’imputato e alla sua difesa fornire, già nella fase di cognizione, tutti gli elementi utili a dimostrare l’esistenza di un unico disegno criminoso. Non è possibile rimanere inerti in quella sede per poi tentare di rimediare in fase esecutiva.
4. Genericità del Ricorso: In aggiunta, la Corte ha rilevato che il ricorso era comunque inammissibile per la sua genericità, in quanto non indicava neppure in quella sede gli elementi concreti che avrebbero dovuto sostenere la tesi della continuazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: la fase della cognizione è la sede principale per la valutazione di tutti gli aspetti del reato, inclusa la continuazione tra reati. La decisione del giudice del processo assume un’importanza cruciale e, se non contestata tempestivamente tramite i mezzi di impugnazione ordinari, cristallizza la situazione giuridica del condannato. Per gli operatori del diritto, emerge la chiara indicazione di dover articolare e provare compiutamente la richiesta di applicazione della continuazione durante il processo di merito, poiché un’eventuale esclusione, anche se motivata in modo sintetico o per ragioni procedurali, chiuderà definitivamente la porta a un riesame in fase esecutiva.
Quando si può chiedere la continuazione tra reati in fase di esecuzione?
La richiesta di applicazione della continuazione può essere presentata al giudice dell’esecuzione solo se la questione non è stata già decisa ed esplicitamente esclusa dal giudice della cognizione, cioè durante il processo di merito.
Se il giudice del processo non valuta nel merito la continuazione per mancanza di prove, si può riproporre la richiesta al giudice dell’esecuzione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, anche un rigetto basato sulla mancata offerta di elementi di prova da parte della difesa costituisce un’esclusione dell’istituto. Questa esclusione, se non impugnata, impedisce di riproporre la stessa richiesta al giudice dell’esecuzione.
Qual è la conseguenza se il giudice della cognizione esclude l’applicazione della continuazione?
La conseguenza è che la decisione diventa preclusiva. Ciò significa che il giudice dell’esecuzione perde la competenza a decidere sulla medesima questione, che si considera già giudicata in modo definitivo, a meno che la decisione del giudice della cognizione non venga riformata in appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42420 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42420 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro, in data 24 aprile 2024, ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati in materia di traffico di stupefacenti giudicati con due diverse sentenze, rilevando che l’istanza era stata già avanzata alla corte di appello di Catanzaro, quale giudice della cognizione, e da questa respinta, senza che tale decisione venisse impugnata;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere l’ordinanza applicato il motivo ostativo stabilito dall’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. senza tenere conto del fatto che il giudice della cognizione, in realtà, non ha valutato la sussistenza o meno della continuazione, e non l’ha, quindi, esclusa, ma ha solo affermato che non erano stati offerti, dalla difesa, elementi idonei per tale valutazione;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto in contrasto con il dettato normativo e con i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, dal momento che il ricorrente sostiene che l’art. 671 cod. proc. pen. escluda la competenza del giudice dell’esecuzione solo quando la continuazione sia stata esplicitamente valutata dal giudice della cognizione, affermando che, nel caso di specie, quest’ultimo avrebbe solo ritenuto che la sua sussistenza non era valutabile, mentre la norma attribuisce la competenza, sull’applicazione della continuazione, al giudice dell’esecuzione sempre che «la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione», qualunque sia il motivo di tale esclusione (Sez. 4, n. 10113 del 21/02/2012, Rv. 251993);
ritenuta manifestamente infondata anche l’affermazione del ricorrente circa il contenuto della decisione del giudice della cognizione, che non costituirebbe una esclusione dell’istituto, dal momento che il giudice ha esplicitamente disatteso la richiesta dell’imputato per il suo riconoscimento, mancando l’indicazione di elementi idonei per un giudizio positivo, e ritenuto il ricorso, in ogni caso, inammissibile per la sua genericità, non avendo il ricorrente esposto neppure in esso gli indici valutabili positivamente al fine di ritenere sussistente la unicità del disegno criminoso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente