Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16507 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16507 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FRASCATI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 31 marzo 2023, la Corte di appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME fine d ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra i due reati di ricettazione g con le sentenze rese dal Tribunale di Roma in data 30 gennaio 2018 (irrevocabile il 28 april 2016) e in data 29 settembre 2004 (irrevocabile il 7 giugno 2007).
A ragione della decisione, il giudice dell’esecuzione stimava insufficienti gli indicator omogeneità dei reati e del breve lasso di tempo che li separava.
Da una valutazione concreta e globale, al più, emergevano elementi sintomatici di una tendenza a delinquere del condannato.
L’interessato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso in cassazio deducendo con un unico motivo violazione di legge e carenza di motivazione.
Si rimprovera al giudice di merito di aver omesso di valutare congiuntamente gli indi rivelatori dell’unicità dell’ideazione volitiva, soprattutto quello temporale, esclusivamente leva sul “curriculum” giudiziario del ricorrente quale elemento di segno contrari assorbente ogni ulteriore profilo.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte ha concluso per declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
Risulta trasmessa in via telematica memoria di replica a firma dell’AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.
È utile premettere che, secondo la più recente lezione di legittimità, che il Coll condivide, il condannato che invoca l’applicazione della disciplina della continuazione executivis” ha un mero interesse all’allegazione di elementi specifici sintomatici d riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, sic:ché, non configurando un onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizza negativamente dal giudice (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, COGNOME, Rv. 283083).
Alla luce del richiamato principio, il giudice a quo non avrebbe potuto stigmatizzare che, nel caso di specie, la difesa non aveva dedotto né dimostrato che l’episodio della ricettazi della vettura, occorso il 24 febbraio 2002, era stato già progettato dal suo autore all’att ricettazione dell’assegno, accertata nove giorni prima (il 15 febbraio 2002).
Inoltre, il giudice di merito non ha fornito alcuna risposta alla prospettazione dife articolata nell’istanza introduttiva dell’incidente in esame, secondo la quale le due ricettaz considerazione non solo non presentavano caratteristiche assimilabili agli altri reati commes . dal COGNOMEMONICA, come documentati nel certificato del casellario giudiziale, ma dallo stesso
certificato risultavano commessi in una brevissima parentesi temporale nettamente distante, in termini di anni, dai delitti commessi prima e da quelli commessi dopo.
Il mancato adeguato esame critico di tale peculiare situazione, come rappresentata nell’istanza introduttiva, inficia la tenuta logica della motivazione e impone l’annullam dell’ordinanza impugnata; il giudice del rinvio, che sarà la Corte di appello di Roma in dive composizione (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), provvederà a colmare le lacune rilevate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
r Il Presidente