Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18580 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOCULI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/07/2023 del TRIBUNALE di NUORO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 26 luglio 2023, il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta, formulata nell’interesse di NOME COGNOME, di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza del 9 aprile 1999, confermata dalla Corte di appello di Cagliari in data del 20 aprile 2000, divenuta irrevocabile il 10 maggio 2001, nonché con la sentenza della Corte di assise di Cagliari del 6 ottobre 1997, confermata dalla Corte d’assise d’appello di Cagliari, divenuta irrevocabile in data 12 aprile 1999.
Avverso la descritta ordinanza il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, AVV_NOTAIO, denunciando erronea applicazione di legge penale e processuale (artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.), con correlato vizio di motivazione.
La motivazione del Giudice dell’esecuzione non contiene riferimenti specifici in ordine al caso concreto.
L’ordinanza non compie uno specifico esame dei fatti accertati nei giudizi di cognizione e giunge a un giudizio negativo che fonda esclusivamente sulla mancata allegazione di specifici concreti elementi di prova da parte della difesa.
Il difensore, invece, deduce che sono state prodotte integralmente le sentenze di condanna da cui risulta che il sodalizio criminoso è composto dagli stessi coimputati, in tutti e due i sequestri di persona, seppure commessi in luoghi differenti, a distanza di quattro giorni l’uno dall’altro, cioè il sequestro NOME COGNOME del 18 maggio 1995 e quello di NOME COGNOME, in data 14 maggio 1995, il primo consumato in Dorgali, il secondo in Abbasanta.
Entrambi i reati di sequestro di persona sono stati ideati, programmati ed eseguiti dagli stessi computati con ruoli diversi ben organizzati prima.
In particolare, si segnala l’emblematica commissione del furto del veicolo in Galtelli, nella notte fra il giorno 11 e il 12 maggio 1995, luogo confinante con quello di nascita e residenza di NOME, per il sequestro e prelievo della COGNOME in Abbasanta.
Da parte del Giudice dell’esecuzione, quindi, per la difesa mancherebbe ogni esame dei criteri indicatori che sono stati allegati, quanto alla prossimità spaziotemporale dei reati, all’identità del bene giuridico leso e del modus operandi, alla concorrenza di medesimi complici. Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’identità del disegno criminoso presuppone che vi sia una ideazione preventiva di tutti i fatti reato, almeno nelle rispettive linee essenzial negli aspetti principali, fin dal momento della risoluzione di commettere il reato quantomeno dalla sua esecuzione.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nel senso innanzi precisato.
1.1. Si osserva che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 3 n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451), in tema di esecuzione incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere.
Di qui l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazion di un progetto criminoso unitario quanto – piuttosto – di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580 – 01).
Invero, il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto d determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
1.2. Ciò premesso, si osserva che, nel caso al vaglio, la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal Giudice dell’esecuzione con motivazione che riporta principi giurisprudenziali genericamente operanti in ordine agli oneri probatori e circa la qualità degli indici indicatori della sussistenza del medesimo disegno criminoso. Inoltre, con specifico riferimento alla fattispecie in questione, si riferiscono poche osservazioni, contenute alla fine della pag. 3 dell’ordinanza, relative all’omogeneità dei titoli di reato e alla diversità dei luoghi commissione degli stessi.
Tanto, senza prendere in considerazione, puntualmente, le circostanze devolute con l’istanza, relative all’esistenza di alcuni indicatori della potenzial riconducibilità delle violazioni a un medesimo disegno criminoso, al di là dell’omogeneità delle trasgressioni (sequestro di persona a scopo di estorsione e reati satellite, già unificati, in ciascuno dei due procedimenti, ai sensi dell’art. cod. pen.), quali la prossimità cronologica delle violazioni e la prossimità dei luoghi di commissione dei delitti, oltre alla specificità del modus operandi di entrambe le vicende delittuose.
In definitiva, la stigmatizzata – dalla motivazione del provvedimento impugnato – carenza di allegazione di indicatori aventi eventuale rilievo per la valutazione del medesimo disegno criminoso, appare l’esito del mancato vaglio di alcuni elementi fattuali, specificamente dedotti con l’istanza, quali il ristretto ar temporale, l’identità dei bene giuridico leso, le analoghe modalità operative (oltre alla circostanza che, per taluno dei reati satellite rispetto a quello sequestro di persona, è stata già ritenuta l’unificazione ex art 81 cod. pen. in ciascuno dei due procedimenti, come rilevato dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta).
2.Si impone, quindi, l’annullamento dell’ordinanza per nuovo esame, nella piena autonomia dell’esito da parte del giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nuoro.
Così deciso, in data 8 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente