Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30282 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Mottola il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/10/2023 del Tribunale di Taranto lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurat generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Taranto, adito in qualit giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di NOME COGNOME riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen relazione a due reati (furto e furto in abitazione), separatamente giudic sede di cognizione.
Secondo il predetto giudice, nonostante la sostanziale identità del b giuridico protetto, le condotte apparirebbero autonome per modalità realizzazione e tali, dunque, da non potersi riportare ad una anticipata un deliberazione, essendo viceversa espressione di una generale propensione a crimine.
Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del difensore fiducia, deducendo – mediante unico motivo – vizio della motivazione.
La valutazione del giudice a quo sarebbe illogica, a cospetto di indicatori (alla sostanziale identità del bene giuridico protetto andrebbe aggiunt contiguità spazio-temporale delle condotte) di per sé più che adeguati riconoscimento dell’identità di disegno criminoso. Le modalità di consumazion sarebbero altresì similari, essendo i furti avvenuti entrambi in aree delimi incustodite (rispettivamente, un cantiere edile e una casa di abitazione).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Costituisce principio acquisito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/201 Gargiulo, Rv. 270074-01) che il riconoscimento della continuazione necessiti anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, d un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stat programmati, almeno nelle loro linee essenziali.
L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contigui spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenzial consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01).
Il riscontro della serie di elementi rilevanti, al fine di stabilire l’ disegno criminoso, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice
sorretto da motivazione non implausibile né travisata (Sez. 1, n. 354 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01).
Ciò posto, l’ordinanza impugnata non incorre in questi ultimi vizi.
Essa ha esaminato i titoli di condanna e ha rilevato l’assenza di eleme concreti, pur alla luce delle indicazioni difensive (omogeneità delle violazio loro carattere ravvicinato), per affermare che, al momento della ideazione primo delitto, l’interessato avesse già – sia pure per linee generali – pianif commissione del successivo.
Si è a cospetto di una valutazione di fatto, logica e argomentata, che sup dunque il vaglio di legittimità.
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto.
Il ricorrente deve essere per l’effetto condannato, aí sensi dell’art. 61 proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 21/05/2024