Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2865 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME SAIDA TARGA_VEICOLO nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione fra reati, presentata, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., da NOME COGNOME con riferimento alle sentenze indicate dai numeri 1) a 7) nel predetto provvedimento, e, per l’effetto, ha rideterminato la pena in 4 anni, 10 giorni di reclusione e 1.773,00 euro di multa.
Ricorre per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo, “mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione”, in quanto il giudice dell’esecuzione, riconosciuta la sussistenza del vincolo solo fra alcuni reati suddivisi in due gruppi, separatamente considerati , non si sarebbe minimamente espresso in ordine ai fatti costituenti oggetto delle sentenze indicate ai nn. 4) e 6).
Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata in adesione al motivo di ricorso.
In data 12 ottobre 2023, il difensore ha fatto pervenire, per via telematica, conclusioni scritte, riportandosi al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, chiamato a pronunciarsi, quale giudice dell’esecuzione, sulla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di NOME COGNOME, l’ha accolta limitatamente ai fatti di reato, suddivisi in due gruppi, giudicati, rispettivamente, con le sentenze indicate ai nn. 1), 2) e 5) e ai nn. 3) e 7) nell’ordinanza impugnata.
Ha completamente omesso di prendere in considerazione anche i reati giudicati con le sentenze indicate ai nn. 4) e 6), pure formanti oggetto dell’istanza introduttiva, senza fornire al riguardo alcuna spiegazione.
Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato, con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Bologna, in diversa persona fisica (C. Cost. 9
luglio 2013, n. 183), che provvederà a colmare la lacuna rilevata rivalutando ex novo l’istanza originaria, estendendola ai reati pretermessi.
Si ritiene necessario segnalare che, qualora il giudice del rinvio addivenisse a decisione confermativa dell’ordinanza oggi censurata, sarebbe tenuto ad emendare il palese errore aritmetico da cui tale provvedimento è inficiato nel calcolo complessivo della pena.
Infatti, sommando le pene inflitte per ciascuno dei due gruppi di reati in considerazione, correttamente computate nel calcolo “interno” al gruppo (primo gruppo: 1 anno, 9 mesi, 10 giorni di reclusione e 500,00 euro di multa; secondo gruppo: 1 anno, 9 mesi di reclusione e 1.050,00 euro di multa), si perviene a una pena complessiva di 3 anni, 6 mesi, 10 giorni di reclusione e 1.550,00 euro di multa, diversa da quella, inesatta e superiore, fissata dal giudice dell’esecuzione nella misura di 4 anni, 10 giorni di reclusione e 1.773,00 euro di multa.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna – Ufficio G.i.p.
Così deciso in Roma, l’8 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente